C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 3 del 20/07/2017 – Delibera – Reclamo proposto dell’U.S.D. Rignanese in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. di Firenze ha squalificato, fino al 28.2.2018, l’Allenatore della squadra Signor Emanuele Iacopozzi. (C.U. n. 55 del 31.5.2017).
Reclamo proposto dell’U.S.D. Rignanese in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. di Firenze ha squalificato, fino al 28.2.2018, l’Allenatore della squadra Signor Emanuele Iacopozzi. (C.U. n. 55 del 31.5.2017).
Con raccomandata inviata, in data 10 giugno 2017, erroneamente alla “F.I.G.C. Delegazione Prov.le Arezzo Commissione Disciplinare Via Santa Maria delle Grazie 60521 Arezzo” l’U.S.D. Rignanese ha proposto il ricorso evidenziato in epigrafe. Il Delegato Provinciale di Arezzo, con nota emessa in data 15 giugno c.a., ha qui trasmesso l’atto di impugnazione pervenuto in data 10 luglio 2017. Questo Giudice, nell’approntare l’istruttoria del procedimento, ha rilevato la tardività nell’inoltro del reclamo da parte della Società reclamante. Infatti, come previsto dal comma 2 dell’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo all’Organo di secondo grado deve essere “...motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo a livello territoriale che intende impugnare ”Fatta questa premessa, si rileva che, nella fattispecie, il C.U. recante la decisione del Giudice Territoriale relativa al Signor Iacopozzi è stato pubblicato in data 31 maggio 2017 (n. 55) e pertanto essa avrebbe dovuto essere impugnata entro il giorno 7 giugno successivo. Come indicato in premessa il reclamo – redatto in data 9 giugno, già di per sé intempestivo – è stato inviato con raccomandata spedita in data 10 giugno e quindi tre giorni dopo il termine ultimo normativamente previsto. Il Collegio ha anche rilevato che a margine dell’istanza è stata apposta la dicitura ” Già inviata per Pec in data 09.06.2017”, anch’essa fuori termine, della quale non è stato possibile stabilire a quale destinatario essa sia stata inviata, dovendosi rilevare che nè il C.R.T. nè questa Corte sono titolari di posta elettronica certificata. Ad ogni buon conto si precisa che l’Organo di secondo grado del C.R.T. è la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana del Comitato Regionale Toscana, la cui sede è presso il C.R.T., in Firenze, via G. d’Annunzio 138, Firenze. P.Q.M. la C.S.A.T. dichiara di non poter prender in esame il gravame perchè pervenuto oltre il termine previsto dall’Ordinamento. Dispone l’acquisizione della tassa.
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