C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/12/2017 – Delibera – Gara La Popolare Monteroni / Petroio (4-1) del 26/11/2017. Campionato di Terza Categoria. In C.U. n.24 del 29/11/2017 Delegazione Provinciale di Siena.

 

Gara La Popolare Monteroni / Petroio (4-1) del 26/11/2017. Campionato di Terza Categoria. In C.U. n.24 del 29/11/2017 Delegazione Provinciale di Siena.

 Reclama la società Petroio avverso la squalifica per cinque gare effettive inflitta al calciatore Garosi Valentino il quale “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento non abbandonava il terreno di gioco, ma si fermava in campo tre minuti urlando a 20 metri di distanza, in modo irriguardoso all’indirizzo del D.G. Abbandonava il terreno di gioco solo grazie all’intervento del suo Dirigente accompagnatore. A fine partita attendeva il D.G. davanti allo spogliatoio e gli si rivolgeva in tono ironico e con scherno e concludeva col indirizzargli una larvata minaccia”. La reclamante contesta la versione arbitrale con articolato ricorso nel quale mette in luce le qualità del proprio tesserato, fra l’altro capitano della squadra, sostenendo che il Garosi a seguito dell’espulsione dovuta a una doppia ammonizione usciva dal terreno di gioco accompagnato da un dirigente della sua squadra e, successivamente, a fine gara, proprio in quanto capitano, si soffermava a chiedere spiegazioni al D.G. La reclamante, pur biasimando il comportamento del proprio calciatore, ritiene la sanzione eccessiva e chiede una riduzione, in virtù della graduazione della pena, in tesi a tre giornate di squalifica e in ipotesi a quattro giornate di squalifica. L’arbitro, nel supplemento di rapporto appare chiaro e specifico nel riportare i fatti oggetto del presente giudizio disciplinare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. I fatti come riportati dall’arbitro, la cui fede privilegiata è statuita normativamente, appaiono chiari e senza possibilità di interpretazione diversa rispetto a quella già posta in essere dal G.S. Così non appare per la tesi difensiva che sorvola su quanto contestato, praticamente negando ogni addebito rivolto al calciatore, salvo poi chiedere un semplice riduzione della sanzione biasimando il comportamento del tesserato. In punto di quantificazione della sanzione, la Corte ritiene la stessa conforme a quanto contestato al tesserato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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