C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/12/2017 – Delibera – Oggetto: Reclamo della A.S.D. Cerreto avverso la squalifica fino al 7 febbraio 2017 dell’allenatore Bertelloni Emiliano (C.U. n. 16 del 15/11/2017)

Oggetto: Reclamo della A.S.D. Cerreto avverso la squalifica fino al 7 febbraio 2017 dell'allenatore Bertelloni Emiliano (C.U. n. 16 del 15/11/2017)

Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata nei confronti del tesserato indicato in epigrafe con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara tra la società ospitante Fosdinovo e la reclamante, disputata in data 11 novembre 2017: “Allenatore già squalificato fino al 23.11.2017, dall'esterno del ricinto di gioco, riconosciuto dal D.G., offendeva reiteratamente lo stesso.”. Avverso tale decisione la società proponeva rituale reclamo eccependo un errore di identificazione con riferimento al reale autore delle frasi offensive che sarebbero invece effettivamente state rivolte all'arbitro da parte di uno spettatore presente all'incontro. Nell'atto di impugnazione contesta infatti la supposta presenza dell'allenatore (che si sarebbe trovato, per motivi familiari, a Massa e quindi lontano dal campo) e ricorda polemicamente che nel nostro ordinamento “il principale strumento di identificazione è la carta di identità”. Non essendo stato chiesto alcun documento allo spettatore esagitato (che si trovava sugli spalti a notevole distanza) e non conoscendo personalmente il Sig. Bertelloni la società ritiene che il D.G. non potesse avere alcuna certezza sull'identità della persona che lo avrebbe offeso. Conclude pertanto chiedendo l'immediata revoca della squalifica. Il reclamo è parzialmente fondato. Per quanto attiene alla mancata identificazione il D.G., è granitico nel confermare quanto trascritto nel rapporto di gara nel quale attesta di aver riconosciuto la fisionomia dell'individuo mediante facebook . Nel supplemento di gara, datato 30 novembre 2017 ed espressamente richiesto dal collegio giudicante, ribadisce, con assoluta certezza, la corretta individuazione del responsabile e le sue plurime violazioni. Afferma infatti di essere stato colpito dall'animosità di uno spettatore che sottolineava ogni decisione avversa alla società Cerreto coprendo di insulti l'arbitro anche quando il medesimo si trovava in prossimità del bordo del campo, a distanza molto ridotta. La metodicità e la veemenza degli stessi hanno comprensibilmente catturato l'attenzione del D.G. che ha potuto memorizzare il volto dell'autore della condotta illecita. All'esterno l'allenatore Landucci - peraltro espulso per proteste alla fine del secondo tempo - avrebbe negato di conoscere l'identità del tifoso e per tale ragione il D.G., visitando la pagina facebook della società avrebbe ritrovato tra i sostenitori proprio il volto dell'allenatore Bertelloni che peraltro, in quel momento stava scontando una precedente squalifica. Nel supplemento si legge: “Sono sicuro che la persona che mi ha offeso per tutta la gara è il Sig. Bertelloni Emiliano”. Non possono essere condivise le censure in ordine alla mancata identificazione a mezzo di documento dello spettatore perché, se così fosse, basterebbe non portarselo dietro o non esibirlo a richiesta, per garantirsi l'impunità. Peraltro non esiste nessun obbligo da parte dell'arbitro di identificazione cartolare di soggetti, ad eccezione di quelli ammessi nel recinto, estranei alla competizione. Il fatto che il D.G., la cui fede privilegiata deve essere qui ribadita, riconosca ed individui esattamente l'autore di un comportamento illecito è sufficiente per perfezionarne l'identificazione all'interno del procedimento sportivo. Il metodo attraverso il quale tale riconoscimento avvenga – ad esempio conoscenza personale o notorietà del soggetto – non ha mai inficiato la correttezza nell'imputazione di un comportamento disdicevole a carico dei soggetti indicati dall'arbitro e la loro inevitabile sanzione. Allo stesso modo, coloro che volontariamente ed espressamente rinunciano alla loro privacy, aprendo profili pubblici sui vari social networks, non possono in alcun modo dolersi del fatto che le loro gallerie fotografiche possano essere usate per individuarli. Il recente utilizzo da parte della Federazione dei più evoluti strumenti tecnologici che possano coadiuvare la classe arbitrale nel cercare di adottare le decisioni più corrette evitando al massimo possibili errori (Video Assistant Referee o Goal Decision System) sembra in linea con tale interpretazione.

Non vi è dunque alcuno “spazio” sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G. per ritenere plausibili le apodittiche argomentazioni difensive spese con riferimento all'estraneità della violazione da parte dell'allenatore poiché le Carte Federali stabiliscono come principio cardine del procedimento sportivo la fede privilegiata del narrato arbitrale. Appare invece fondata una rivalutazione della sanzione applicata in quanto, pur nella reiterata condotta censurabile di un allenatore (che non avrebbe dovuto nemmeno essere presente in campo), occorre rilevare che il medesimo si è limitato solo a proferire improperi senza travalicare mai in espressioni minacciose. Pur nell'oggettiva platealità di un comportamento non corretto tenuto dall'allenatore, che non dovrebbe mai assumere alcun atteggiamento offensivo nei confronti del D.G., la sanzione irrogata appare complessivamente meritevole di una parziale riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo, riduce la squalifica comminata fino al 31 dicembre 2017 (anziché fino al 7 febbraio 2017) e dispone la restituzione della relativa tassa.

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