C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/12/2017 – Delibera – Reclamo A.S.D. Montagna Serravezzina Avverso Le Seguenti Squalifiche: Allenatore Cagnoni Fabio Fino Al 21\2\2019 E Dei Calciatori : Federigi Filippo 6 Gg Filie‟ Aldo 6 Gg Stagi Gabriele 4 Gg ( C.U. N° 24 Del 29\11\2017 delegazione di lucca)

 

Reclamo A.S.D. Montagna Serravezzina Avverso Le Seguenti Squalifiche: Allenatore Cagnoni Fabio Fino Al 21\2\2019 E Dei Calciatori : Federigi Filippo 6 Gg Filie‟ Aldo 6 Gg Stagi Gabriele 4 Gg ( C.U. N° 24 Del 29\11\2017 delegazione di lucca)

Propone rituale reclamo la A.S.D. Montagna Serravezzina contro le sanzioni in epigrafe comminate dal GST di Lucca con le seguenti motivazioni: Cagnoni, allenatore: “Entrava indebitamente sul terreno di gioco offendendo il DG. Alla notifica dell’allontanamento si avvicinava minacciosamente allo stesse ed iniziava a picchiarlo con il dito indice della mano destra sul petto all’altezza dello sterno e nel contempo ripeteva le offese e lo minacciava. Persisteva nell’atteggiamento su descrittoi per oltre quattro minuti, finchè non veniva allontanato dal Dirigente Accompagnatore della sua società. Al termine della gara offendeva fuori dello spogliatoio l’arbitro impedendogli di entrare per oltre tre minuti, continuando a spintonarlo sul petto con le mani e reiterando le offese e le minacce, ostacolando in tal modo anche il colega che doveva uscire dallo spogliatoio per recarsi sul terreno di gioco a dirigere la gara successiva. Una volta che l’arbitro riusciva ad entrare nello spogliatoio il soggetto iniziava a colpire la porta con violenti pugni reiterando le offese e le minacce. Persisteva nell’atteggiamento su descritto per un paio di minuti e poi si allontanava”. Federigi “Espulso per somma di ammonizioni alla notifica offendeva il DG e gli organi federali. Alla notifica si toglieva la maglia in segno di protesta. Dopo essersi allontanato, tornava indietro reiterando le offese e si attardava ad uscire dal terreno di gioco. Sanzione aggravata perché capitano”. Filiè: “Colpiva con un calcio alla gamba destra un giocatore avversario che lo aveva superato. Alla notifica offendeva il DG, si allontanava lentamente continuando a protestare. Sanzione aggravata perché capitano”. Stagi: “Espulso per offese continuate all’arbitro ed agli organi federali. Si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco fino a quando il Dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano riuscivano a convincerlo ad abbandonare il campo”. La società reclamante, dopo un lungo preambolo volto ad illustrare i sacrifici e le difficoltà che è costretta a sostenere per far partecipare ad un campionato una società che, anche solo per zona in cui svolge l’attività, è quantomeno penalizzata, da un lato si duole dell’arbitro che, a suo dire già in altre circostanze avrebbe penalizzato la società con i suoi arbitraggi, anche se, dall’altro lato, ammette che i dirigenti ed i calciatori sanzionati nono sono esenti da colpe. In particolare nel chiedere una riduzione delle sanzioni quantomeno portandole ai minimi edittali, passa all’esame delle singole posizioni, cercando in qualche modo di attenuare la portata dei comportamenti dei propri tesserati.

Per l’allenatore si contesta in particolare il tenore delle offese e la durata degli episodi ascritti al tesserato, chiedendo di considerare la vicenda nel suo complesso Per il Filiè si contesta che il fallo da ultimo uomo per il quale è stato espulso sia da considerarsi condotta violenta, si contesta altresì il tenore offensivo delle frasi rivolte al DG. Per gli altri due calciatori, si contesta l’eccessività della sanzione scusando il comportamento dei due con la tensione della gara. La C.A.S.T. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere parzialmente il reclamo. Il reclamo viene respinto per quanto riguarda i calciatori Federigi e Stagi. I rilievi effettuati dalla società non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali, in particolare nel supplemento di rapporto il DG conferma quanto già riportato, né la tensione per la gara può essere assunta a attenuante. Per il Cagnoni ed il Filiè, ad un più attento esame la sanzione può essere, seppur di poco, ridotta. Per il Cagnoni, il comportamento offensivo e minaccioso non è in discussione e nemmeno l’aver attinto più volte il DG. Il tenore delle offese è irrilevante. Piuttosto il reiterarsi dei comportamenti è particolarmente grave, tuttavia pare che una sanzione di 12 mesi sia più appropriata ai fatti commessi. Per il calciatore Filiè la sommatoria delle varie sanzioni, riconoscendo al primo comportamento una valenza diversa (fallo di gioco e non condotta violenta) porta ad una sanzione di cinque giornate considerate le offese al DG e l’aggravante della qualifica di capitano. P.Q.M. La C.A.S.T. in parziale accoglimento del reclamo conferma le squalifiche ai calciatori Federigi e Stagi riduce la squalifica al calciatore Filiè Aldo a 5 gg effettive e riduce la squalifica all’allenatore Cagnoni Fabio fino al 29\11\2018, ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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