C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/12/2017 – Delibera – Reclamo della ASD ATLETICO VIAREGGIO avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Verdigi Cristiano con una squalifica per sette gare effettive. C.U. n. 23 del 22/11/2017.Delegazione di Lucca

Reclamo della ASD ATLETICO VIAREGGIO avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Verdigi Cristiano con una squalifica per sette gare effettive. C.U. n. 23 del 22/11/2017.Delegazione di Lucca

Nel corso della gara “ Montuolo Nave – Atletico Viareggio” valevole per il campionato di terza categoria, il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito con i tacchetti della scarpa un giocatore avversario all’altezza del ginocchio, costringendolo ad abbandonare temporaneamente il campo. Alla notifica del cartellino rosso offendeva l’arbitro e abbandonava il campo soltanto dopo circa un minuto e su sollecitazione dei propri compagni di squadra. A fine gara continuava nelle offese, venendo nuovamente allontanato dai compagni. Infine ritornava davanti allo spogliatoio del D.G. ripetendo le offese. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per sette gare.Avverso la Decisione del G.S.T. propone reclamo la società Atletico Viareggio. La reclamante sostiene che la condotta violenta contestata al proprio tesserato non sarebbe altro che un normale contrasto di gioco. Inoltre l’avversario, pur accusando un dolore momentaneo, dopo una breve interruzione, rientrava in campo e proseguiva la gara. Per quanto concerne le offese la reclamante ritiene che le stesse non fossero altro che l’espressione di un disappunto per un provvedimento ritenuto illegittimo. Infine la società contesta anche le offese pronunciate davanti allo spogliatoio del D.G.,dal momento che l’arbitro è rimasto sul generico,non avendo riportato il tipo di offesa pronunciato.Alla luce delle eccezioni sollevate la reclamante conclude chiedendo una riduzione della sanzione nella misura di quattro gare.L’arbitro nel suo supplemento di rapporto gara conferma, in buona sostanza, quanto già affermato in sede di referto. Conferma le offese ricevute sul campo e quelle davanti allo spogliatoio che, comunque, erano già state riportate in sede di referto. Precisa che l’espulsione diretta è avvenuta non tanto per condotta violenta ma per un intervento commesso con “vigoria sproporzionata”.Questa Commissione D’Appello Sportiva esaminati gli atti di gara, ritiene sufficientemente provata la condotta contestata al tesserato in questione. Certamente il calciatore ha ulteriormente aggravato la sua posizione con una condotta post espulsione particolarmente aggressiva seppur verbalmente nei confronti del D.G. Quanto alla sanzione questa Corte D’Appello ritiene che la stessa sia da considerare equa, stante una condotta tenuta dal calciatore che si è manifestata in più momenti, separati temporalmente, oltre, ovviamente, la condotta ai limiti della violenza rispetto al giocatore avversario. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it