C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/12/2017 – Delibera – Reclamo della ASD Pro Livorno 1919 avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Pellegrini Michael con una squalifica per tre gare effettive. C.U. n. 28 del 30/11/2017.

Reclamo della ASD Pro Livorno 1919 avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Pellegrini Michael con una squalifica per tre gare effettive. C.U. n. 28 del 30/11/2017.

Per aver colpito un calciatore avversario con un calcio alla caviglia, provocandone la caduta,il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per tre gare. La società Pro Livorno 1919 propone reclamo avverso la sanzione del G.S. La reclamante sostiene che il proprio calciatore, in seguito ad un tentativo di contrastare il pallone a mezza altezza, finiva per subire una violenta spinta che portava il giocatore avversario a cadere pesantemente sul proprio tesserato. Quest’ultimo, al solo fine di divincolarsi, colpiva, in maniera assolutamente fortuita, l’avversario. Inoltre la reclamante pone l’attenzione sul fatto che l’arbitro ha espulso il proprio giocatore su segnalazione dell’assistente, che nel suo rapporto gara non aveva nemmeno indicato quale parte del corpo sarebbe stata colpita. Chiede pertanto la riduzione della sanzione. L’assistente di gara,nel suo supplemento di rapporto, dichiara che al 31 del secondo tempo richiamava l’attenzione del D.G. per far espellere il calciatore Pellegrini Michael in quanto, dopo aver subito un fallo di gioco, reagiva, colpendo intenzionalmente l’avversario con un calcio all’altezza dello stinco.Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti di gara, ritiene provata la condotta ascritta al tesserato Pellegrini Michael. L’assistente di gara è molto preciso nel descrivere la condotta tenuta dal calciatore in questione. Infine la sanzione emessa dal G.S. appare assolutamente corretta in quanto tre giornate sono la sanzione minima per casi di condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it