C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/12/2017 – Delibera – . Reclamo proposto da Borgioli Giampaolo, tesserato quale Dirigente per l‟A.S.D. Coiano S. Lucia, il quale contesta il provvedimento disciplinare – inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.1.2018 – assunto nei suoi confronti dal G.S. della Toscana. (C.U. n. 24 del 16.11.2017)

. Reclamo proposto da Borgioli Giampaolo, tesserato quale Dirigente per l‟A.S.D. Coiano S. Lucia, il quale contesta il provvedimento disciplinare – inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.1.2018 – assunto nei suoi confronti dal G.S. della Toscana. (C.U. n. 24 del 16.11.2017)

 Il provvedimento indicato in epigrafe è così motivato: Allontanato per aver offeso e minacciato il D.G., da fuori campo reiterava le offese. A fine gara, nel mentre scortava e proteggeva l’Arbitro, si lamentava e rivolgeva allo stesso frasi irriguardose” Dopo aver definito “….di fatto lacunoso e soprattutto falso…” quanto indicato sull’allegato al rapporto di gara, il reclamante esclude di avere offeso e minacciato l’Arbitro, affermando di aver semplicemente fatto rilevare, in tono pacato – dopo l’espulsione del calciatore Tasselli – che in occasione della segnatura del terzo gol da parte della squadra avversaria era stato commesso un fallo su un proprio giocatore. Solo dopo l’espulsione conseguente a tale frase si era lasciato andare reiteratamente (almeno tre o quattro volte) ad espressioni come “Secondo me devi andare da uno psicologo, ma uno bravo” frase che, ritiene, non costituisca offesa alcuna. Raffronta quindi tale frase con quanto invece espresso, in termini ben più gravi, dagli altri calciatori espulsi, la cui sanzione – sembra affermare – sia proporzionalmente più blanda di quella inflittagli; eccepisce inoltre che il G.S. ha assunto nei suoi confronti il provvedimento disciplinare sulla base delle generiche affermazioni del D.G. (“mi insultava pesantemente reiteratamente per almeno otto volte”), senza conoscere – perché non riportate in atti – quali fossero gli insulti. Rilevando che nel determinare la sanzione il G.S. ha tenuto conto di minacce che sarebbero state da lui profferite nei confronti dell’Arbitro, esclude che ciò si sia verificato, esprimendosi, in proposito, in termini non di certo lusinghieri nei confronti del G.S.. Esclude ancora di aver pronunciato qualsiasi minaccia e commenta, in chiave evidentemente ironica, la carriera del D.G. rilevando che questi, nel corso della gara, “aveva commesso una serie incredibile di errori”. Conferma il giudizio già espresso sul campo in ordine a non essere opportuno da parte del D.G. continuare nell’attività sportiva ove diriga come nella gara in esame e allega due dichiarazioni sottoscritte da un tesserato e da una spettatrice a sostegno delle proprie tesi. Persiste nel definire fantasiose le dichiarazioni riportate dal D.G. sul rapporto di gara e ritiene il reclamo meritevole di accoglimento in termini di entità della sanzione. Ascrive quindi a proprio merito l’essersi recato a fine gara in campo allo scopo di garantire l’incolumità dell’Arbitro. Il supplemento reso dall’Arbitro della gara, dopo aver avuto conoscenza del reclamo ai fini istruttori, consente alla Corte di decidere.

Come premessa di carattere generale si deve richiamare l’attenzione del reclamante sulla particolare delicatezza della funzione del Dirigente Accompagnatore e dei compiti che la normativa federale gli assegna. Nello specifico, ed in via assolutamente pregiudiziale, il Collegio non può non far rilevare come il richiamo lessicale, riportato sul reclamo, al dizionario della lingua italiana in ordine al significato di| “offesa” (comportamento lesivo della dignità, integrità o autorità altrui) sia del tutto irrilevante agli effetti del presente procedimento disciplinare. Non possono infatti non costituire offesa alla dignità di chi è deputato alla direzione di una gara sportiva, come tale sanzionabile nell’ambito disciplinare federale, frasi, pubblicamente dette, quali quella di aver egli necessità di uno psicologo, ma di quelli bravi, per non essere affatto normale o anche che è meglio che smetta di arbitrare in questo modo potendo essere causa di incidenti. Sotto l’aspetto procedurale ancora una volta il Collegio ricorda che, nell’ambito del procedimento disciplinare, non è consentita l’escussione di testi o l’esame di dichiarazioni rese da soggetti terzi. Fatte questa premessa, la Corte osserva che il D.G. ha in questa sede precisato quanto accaduto. Mentre annotava il provvedimento a carico del Tasselli, il Dirigente Borgioli pronunciava la frase: “Te non stai bene. Fatti curare da uno bravo. Hai bisogno di uno psicologo perché uno come te non può essere normale.” Espulso, nell’allontanarsi il Dirigente gli si rivolgeva dicendogli: ” Stasera di qui non esci, ti aspetto là” indicando un punto della tribuna dietro la panchina dei calciatori. Circa la contestata reiterazione delle offese da parte del Borgioli chiarisce di essersi limitato ad usare il termine “reiterava” perché il Dirigente ripeteva sempre la stessa frase, causa dell’espulsione, per cui non ha ritenuto doverla ripetere per ogni occasione nella quale essa è stata pronunciata, confermando essere avvenuta otto volte. Riconosce che il Borgioli si è frapposto fra lui ed il Calciatore Tesi (autore di un atto di violenza fisica sanzionato con la squalifica per sei mesi) e che lo abbia accompagnato fino allo spogliatoio, specificando che, comunque, nel frangente e in più occasioni il Borgioli gli si è rivolto con le frasi “Mi fai troppa pena, guarda che casino hai fatto. Vieni qui, dai, che sei penoso”. Il supplemento reso che conferma, precisandolo, il rapporto di gara, documenti dei quali si ricorda il carattere fidefacente, è chiaro e puntale e non indica un sia pur minimo elemento che possa determinare dubbi sull’accadimento dei fatti così come descritti in tali atti. Irrilevante infine appare la contestazione in ordine al numero della reiterazione delle offese se otto, come afferma il D.G. o” tre o quattro” come indica il reclamante che in tal modo conferma il proprio comportamento non regolamentare.. Affermatane la fondatezza in punto di fatto, il Collegio esamina il giudicato con riferimento all’entità della sanzione inflitta rilevando come essa sia assolutamente congrua e quindi da confermare. La decisione così assunta non esime la Corte dal censurare con fermezza l’intero contenuto del reclamo, dovendo ricordare al proponente che l’insopprimibile diritto di critica trova il proprio limite nell’uso di una dialettica che, oltre a non ledere in alcun modo la dignità altrui, non legittimi il giudicante sportivo ad assumere il provvedimento previsto nei casi di violazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1 bis del C.G.S. (deferimento alla Procura Federale) P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, pronunciandosi in via definitiva respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.

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