C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/12/2017 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 28 del 30.11.2017 Reclamo dell’A.S.D. CALCIO CERTALDO avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Ramerini Alberto fino al 30.01.2018 (due mesi).

Oggetto: C.U. n. 28 del 30.11.2017 Reclamo dell’A.S.D. CALCIO CERTALDO avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all'allenatore Ramerini Alberto fino al 30.01.2018 (due mesi).

Reclama l’A.S.D. Calcio Certaldo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale all'allenatore Ramerini Alberto fino al 30.01.2018 (due mesi), con la seguente motivazione: “allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, alla notifica entrava indebitamente in campo persistendo nel proprio atteggiamento”.

La reclamante contesta il provvedimento impugnato, 'portando a conoscenza' dell'Organo giudicante adito 'alcune precisazioni e considerazioni' a supporto della richiesta di revisione della sanzione impugnata, ritenuta eccessiva in relazione ai fatti contestati. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, evidenzia la correttezza del comportamento dell'allenatore, il quale non ha pronunciato frasi offensive o irriguardose all'indirizzo dell'arbitro. Precisa, infatti, che non può essere ritenuta offensiva, né irriguardosa, la frase 'hai dato un fuorigioco che è da matti', in quanto tale espressione non era da intendersi finalizzata a 'dare del matto' all'arbitro, ma solo ad esprimere, mediante un'iperbole, qualcosa di 'incredibile' oppure che 'non è possibile non vedere'. Nega, inoltre, di aver pronunciato all'indirizzo dell'arbitro la frase 'non ci vedi', la quale, in ogni caso, dovrebbe essere intesa solo nel senso che è possibile che l'arbitro non abbia visto la giusta dinamica dell'azione. Riconosce poi la responsabilità dell'allenatore per aver quest'ultimo, al momento dell'espulsione, attraversato il campo di giuoco anziché uscire dallo stesso attraverso la corsia laterale, tuttavia precisando che ciò è stato fatto solo per accelerare la ripresa del giuoco. Contesta, infine, l'entità della sanzione inflitta al Ramerini, sottolineando la sproporzione della squalifica impugnata rispetto ad altre sanzioni applicate in fattispecie, a suo dire, similari, ovvero di gravità superiore, richiamando, a supporto di quanto appena detto, alcune decisioni pubblicate sul C.U. 28 del 30.11.2017, sul C.U. 24 del 16.11.2017 e sul C.U. n. 15 del 21.09.2017, chiedendo, previo confronto tra l'allenatore e il Direttore di gara, la revisione della sanzione impugnata con congrua riduzione della squalifica. La Corte, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Il reclamo è parzialmente fondato. Preliminarmente il Collegio deve rilevare che non può essere ritenuta degna di accoglimento la richiesta di confronto tra il tesserato e il direttore di gara, in quanto, è bene rammentare, mezzo istruttorio non consentito dall'ordinamento federale. Quanto al merito, il Collegio evidenzia che la ricostruzione dei fatti offerta dalla reclamante cozza parzialmente con quella indicata dal direttore di gara, sia nel referto di gara che nel supplemento di rapporto. Tale considerazione non può che andare a discapito della validità delle affermazioni sostenute dalla reclamante, quantomeno relativamente ai fatti non pacifici, in virtù del carattere fidefacente riconosciuto dalle Carte Federali alle dichiarazioni arbitrali. Le risultanze arbitrali contenute nel supplemento di rapporto confermano, infatti, integralmente la dinamica fattuale riportata nel primo referto, con ciò cristallizzando la responsabilità dell'allenatore per aver lo stesso tenuto un contegno contrario ai principi federali e, in particolare, per aver espresso all'indirizzo arbitrale frasi dal chiaro tenore irriguardoso. Il Collegio non può esimersi dal rilevare sul punto che se l’iniziale espressione profferita dall’allenatore potrebbe astrattamente assumere significato iperbolico in funzione di una critica, ciò che rileva è indubbiamente il contesto nel quale le stesse sono state pronunciate e l'atteggiamento assunto da colui che le esprime. Nel caso in esame, ad avviso della Corte il contegno complessivamente tenuto dal Ramerini nei confronti dell'arbitro esclude alla radice l'ipotesi di una sua interpretazione come espressione del diritto di critica dell'operato arbitrale, configurandosi invece a tutti gli effetti un comportamento dal chiaro tenore irriguardoso sanzionabile a mente dell'art. 19 C.G.S.. Dal punto di vista dell’entità della squalifica, la Corte non può fare a meno di rilevare che il giudizio di congruità della sanzione non può prescindere dall’applicazione dei criteri e dei parametri seguiti e applicati dalla Corte in fattispecie similari, tenuto conto, comunque, del fatto che l’indebito ingresso in campo da parte del Ramerini appare più frutto del convincimento dello stesso di essere sanzionato dal direttore di gara (con il provvedimento di allontanamento), piuttosto che un comportamento autodeterminato del tesserato con finalità di protesta, e del lieve disvalore delle frasi pronunciate all’indirizzo dell’operato arbitrale. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta all’allenatore Ramerini Alberto al 31.12.2017; - ordina non disporsi l’addebito della tassa di reclamo

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it