C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/12/2017 – Delibera – Oggetto: Reclamo della Società U.S. Virtus Calcio Poggibonsi, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Lovetere Leonardo per tre gare (C.U. n. 28 del 30/11/2017).

Oggetto: Reclamo della Società U.S. Virtus Calcio Poggibonsi, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Lovetere Leonardo per tre gare (C.U. n. 28 del 30/11/2017).

La Società U.S. Virtus Calcio Poggibonsi, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra indicato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 24 novembre 2017, contro la società Futsal Torrita. Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al calciatore Lovetere Leonardo: “Espulso per aver rivolto al D.G. Frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La Società reclamante non contesta la sussistenza dell'esclamazione ma specifica che il giocatore non avrebbe detto la frase “Arbitro sei vergognoso” bensì, contestando una decisione dell'arbitro, “No, vergognoso”. Tale circostanza sottrarrebbe la vicenda a quell'ambito di punibilità diretta alla doverosa tutela del D.G. non potendosi qualificare la frase, ad avviso della reclamante, né oltraggiosa né irriguardosa. Pertanto, dopo avere rammentato la storica correttezza del giocatore in oltre venti anni di attività conclude chiedendo una riduzione della squalifica considerata oggettiva. Il reclamo non può essere accolto. Nel rapporto di gara è particolarmente precisa la descrizione della condotta illecita posta in essere dal Capitano che consente di dettagliare la violazione oggetto di censura. Il supplemento poi specifica inequivocabilmente che l'arbitro ha esattamente percepito la frase pronunciata a bassa voce dal Capitano che si trovava a brevissima distanza da lui. Attesta inoltre che il giocatore si allontanava dal campo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, senza proferire altre parole. Non appare convincente la difesa laddove nega il contenuto irriguardoso della frase che era certamente diretta all'arbitro. Quand'anche il giocatore avesse solo pronunciato la parola “Vergognoso” tale frase, per stessa ammissione della società, sarebbe stata riferita ad una decisione adottata dal D.G. e pertanto certamente addebitabile al comportamento del medesimo. Sfugge come tale espressione possa non essere considerata almeno irriguardosa. La valutazione del trattamento sanzionatorio non può essere mitigata in quanto la sanzione adottata appare attestarsi nei minimi edittali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva che prevede la squalifica per almeno due giornate nel caso di comportamento irriguardoso, considerato il fisiologico aumento per la qualifica di capitano. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo della Società U.S. Virtus Calcio Poggibonsi e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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