C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/12/2017 – Delibera – Reclamo della Atletico Viareggio A.S.D. Avverso le Decisioni del G.S.T. che sanzionava la società con una ammenda di euro 120,00 e l’allenatore Gemignani Giammarco con una squalifica di due mesi. C.U. n.18 del 29/11/2017.

Reclamo della Atletico Viareggio A.S.D. Avverso le Decisioni del G.S.T. che sanzionava la società con una ammenda di euro 120,00 e l’allenatore Gemignani Giammarco con una squalifica di due mesi. C.U. n.18 del 29/11/2017.

Per aver i propri tifosi intonato, per quasi tutta la gara, cori gravemente offensivi e minacciosi nei confronti dell’arbitro la società Atletico Viareggio veniva sanzionata con una ammenda di euro 120,00. Inoltre, durante la stessa gara, l’allenatore della società in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per le continue proteste nei confronti del D.G. Anche dopo essere uscito dal campo di gara istigava i propri calciatori a tenere un comportamento gravemente antisportivo. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di due mesi. Avverso i suddetti provvedimenti propone unico reclamo la società dell’Atletico Viareggio. Con tale scritto difensivo la reclamante si oppone ad entrambi i provvedimenti del G.S lamentandosi che : 1)per quanto concerne le offese subite dall’arbitro non vi sarebbe alcuna prova che le stesse siano state profferite dai propri sostenitori. Oltretutto il buio non agevolava l’identificazione dei tifosi; 2) Per quanto concerne la condotta del proprio allenatore la reclamante nega il fatto, affermando che anche l’allenatore della squadra avversaria, nel momento dell’espulsione negava che le offese verso l’arbitro erano state profferite dal tesserato in questione. Infine la reclamante sostiene che la Polizia chiamata dal D.G. non constatava alcun pericolo per l’arbitro. L’Arbitro nel suo supplemento di rapporto gara conferma che sono stati i sostenitori del Viareggio ad averlo pesantemente insultato. Ciò avveniva anche a fine gara nei pressi dell’area spogliatoi. Dichiara anche che alcuni di loro erano con la tuta della squadra ospitante. Sempre nel supplemento l’arbitro dichiara che il tesserato Gemignani Giammarco è stato allontanato dal campo in seguito alle continue offese e minacce a lui indirizzate. Inoltre precisa che l’allenatore in questione ,una volta uscito dal terreno di gioco, invitava i propri giocatori a “ buttarsi per terra “ con il chiaro intento di ingannarlo. Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti di gara ritiene provati i fatti ascritti alla reclamante per la condotta dei propri tifosi , essendo stati gli stessi chiaramente identificati dal D.G. che , oltretutto, ha avuto tutto il tempo necessario per riconoscerli dato che i cori offensivi e minacciosi sono durati per quasi tutta la gara. A tal fine ritiene congrua l’ammenda di euro 120,00; Ritiene altresì provata la condotta ascritta all’allenatore del Viareggio, stante il tenore del supplemento di rapporto gara. Anche per tale condotta questa Corte ritiene congrua la sanzione espressa dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo in entrambi i punti e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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