C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 18/01/2018 – Delibera – Gara San Giovanni – Futsal Torrita (3-5) del 02.12.2017. Campionato Juniores regionali Calcio a 5. In C.U. n. 29 del 07 dicembre 2017 C.R. Toscana.

Gara San Giovanni – Futsal Torrita (3-5) del 02.12.2017. Campionato Juniores regionali Calcio a 5. In C.U. n. 29 del 07 dicembre 2017 C.R. Toscana.

Reclama l’A.S.D. San Giovanni Calcio a 5 avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. Toscana -“A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 250,00 (SAN GIOVANNI CALCIO A 5) Per contegno offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali. Per aver consentito a persona non indicata in distinta di accedere in ripetute occasioni all’area spogliatoi da dove assumeva contegno offensivo verso l’arbitro.”; -“A CARICO DIRIGENTI SQUALIFICA FINO AL 21/02/2018 BOSSINI MIRCO (SAN GIOVANNI CALCIO A 5)

Unitamente ad altri sostenitori offendeva il D.G. e quindi accedeva ripetutamente ed indebitamente all’area spogliatoi da dove reiterava le offese verso l’arbitro. Di poi, da fuori campo invitava i calciatori ad abbandonare il terreno di gioco.” La Società reclamante nel proprio gravame fa rilevare quanto segue. Per quanto riguarda il Bossini quest‟ultimo sarebbe entrato negli spogliatoi solo una volta, prima della gara, in quanto autorizzato dal D.G. previa specifica richiesta della Dirigente Noemi Cavuti. Ammette alcune espressioni irriguardose da questi rivolte all‟Arbitro, negando invece le offese (per le quali si afferma di conoscere la persona da cui sarebbero state pronunciate) oltre alle provocazioni rivolte ai sostenitori avversari e l‟invito ai calciatori ad abbandonare il terreno di gioco, precisando che tale intendimento sarebbe stato manifestato da alcuni spettatori ed anzi il Bossini si sarebbe opposto consigliando i calciatori di rimanere al proprio posto. Ammette che il Bossini sia entrato in campo anche a fine gara ma unicamente per salutare squadra e dirigenti avversari come di consuetudine e senza che evidentemente ciò possa essere considerato come una forma di provocazione. Per quanto riguarda il pubblico vengono ammesse le circostanze dedotte nel referto, precisando tuttavia che tale contegno si sarebbe limitato al solo secondo tempo e non all‟intera durata della gara come invece affermato dal D.G., si precisa altresì, seppur riferito da terzi, che il delegato per il Calcio a 5 ivi presente si sarebbe rivolto al pubblico locale in termini affensivi. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest‟ultimo conferma che il sig. Bossini è acceduto più volte agli spogliatoi, prima, durante e dopo la gara, conferma altresì che la frase offensiva rivoltagli dal medesimo, precisando di esserne certo essendo riuscito a distinguerne la voce “inconfondibile”, nega qualsivoglia addebito al Delegato al Calcio a 5, conferma invece che il sig. Bossini abbia provocato i sostenitori avversari e che abbia indicato ai propri calciatori di abbandonare il terreno di gioco. Conferma infine l‟ingresso in campo del Bossini anche a fine gara evidenziando l‟intento provocatorio del medesimo nei confronti degli avversari. All‟udienza del 12 gennaio 2018 veniva ascoltata, così come richiesto, la Società reclamante a mezzo della dirigente all‟uopo delegata sig.ra Noemi Cavuti, la quale ha contestato il contenuto del supplemento reso dall‟Arbitro e ha indicato il nome dell‟altro tesserato della propria Società che avrebbe pronunciato la frase offensiva rivolta al D.G.. Il Collegio rileva preliminarmente che dagli atti non emergono elementi che consentano di derogare alla fede privilegiata che, ai sensi dell‟art. 35 C.G.S., deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara in sede di refertazione, tra l‟altro la condotta posta in essere dai propri sostenitori risulta sostanzialmente confermata anche dalla Reclamante e la circostanza che la frase offensiva dovrebbe essere attribuita ad altro tesserato e non al Bossini risulta irrilevante in ragione sia della circostanza che detto tesserato (Bucci Alessio) è stato sanzionato dal GST competente che della puntuale conferma effettuata dal D.G. in sede di supplemento, cosicché sia quanto attribuito al pubblico che al tesserato deve intendersi integralmente confermato in punto di an senza che possa sussistere da parte del Collegio alcuna possibilità di riforma. Tuttavia il Collegio deve procedere ad un riesame delle sanzioni anche in punto di quantum, perciò, se da un lato l‟inibizione inflitta al Bossini appare congrua agli addebiti contestati e tutto sommato conforme ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte con riferimento ad episodi simili, l‟ammenda appare eccessiva in quanto la offese rivolte dai sostenitori all‟Arbitro ed agli organi arbitrali, così come la condotta omissiva che non ha impedito la presenza di estranei nell‟area spogliatoi, pur censurabili, meritano una sanzione più mite anche in ragione della categoria di appartenenza della Società reclamante. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie parzialmente il reclamo riducendo l‟ammenda ad €.150,00 ma confermando integralmente l‟inibizione al dirigente Bossini Mirco. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

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