C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 01/02/2018 – Delibera – Gara Montallese – Vescovado (1-2). Campionato Terza Categoria del 14 gennaio 2018. In C.U. n. 31 del 17 gennaio 2018 D.P. Siena. Reclama l’A.S.D. Montallese avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore Vannuccini Luca dal G.S.T. per la Provincia di Siena:

Gara Montallese – Vescovado (1-2). Campionato Terza Categoria del 14 gennaio 2018. In C.U. n. 31 del 17 gennaio 2018 D.P. Siena. Reclama l’A.S.D. Montallese avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore Vannuccini Luca dal G.S.T. per la Provincia di Siena:

 “A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE VANNUCCINI LUCA (MONTALLESE) Dopo la rete della squadra ospite si avvicinava di corsa al D.G., una volta vicino gli appoggiava la mano sulla spalla facendolo indietreggiare di tre passi, senza procuragli alcun dolore”. La Società reclamante chiede la riduzione della sanzione in ragione del fatto che il Vannuccini avrebbe appoggiato la mano sulla spalla del D.G. involontariamente in quanto spinto dai compagni che, come lui, si stavano avvicinando di corsa all’Arbitro onde reclamare per la mancata concessione di un calcio di rigore. Tale dinamica - sempre a detta della reclamante - escluderebbe qualsivoglia intenzionalità del proprio calciatore nel toccare e far indietreggiare il D.G.. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso ribadisce integralmente quanto già riportato nel referto di gara e conferma la volontarietà del gesto posto in essere dal Vannuccini. Il reclamo deve essere respinto. Infatti dagli atti non emergono elementi che consentano a questa Corte di derogare alla fede privilegiata che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni rese dall’Arbitro. Anzi dalle risultanze istruttorie la sanzione inflitta appare addirittura mite, pur non essendo meritevole di una reformatio in peius che, per costante giurisprudenza di questa Corte, viene effettuata soltanto in casi di sensibile difformità, mentre nel caso di specie il calciatore si limita ad “appoggiare” la mano sulla spalla dell’Arbitro senza procurare alcun dolore a quest’ultimo e comunque abbandona immediatamente il terreno di gioco alla notifica del provvedimento disciplinare. Tali elementi fanno sì che la condotta in esame debba essere inquadrata tra le condotte (pur gravemente) irriguardose, di guisa che l’assenza di intenti violenti consente di ritenere che la sanzione inflitta possa comunque essere confermata senza aggravamenti di sorta, nonostante la corsa vero il D.G. per protestare (circostanza ammessa anche in sede di reclamo) e la mano posta sulla spalla dell’Arbitro che lo ha costretto ad indietreggiare di alcuni passi. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa

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