C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 01/02/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 22 del 06.12.2017 Reclamo dell’Unione Sportiva Affrico avverso la squalifica di 6 mesi (fino al 06.06.2018) inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Marchese Devid Vittorio.
Oggetto: C.U. n. 22 del 06.12.2017 Reclamo dell’Unione Sportiva Affrico avverso la squalifica di 6 mesi (fino al 06.06.2018) inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Marchese Devid Vittorio.
Con rituale reclamo l’Unione Sportiva Affrico impugna il provvedimento di squalifica di 6 mesi (fino al 06.06.2018) inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale (Firenze) al calciatore Marchese Devid Vittorio, con la seguente motivazione: ‘espulso per aver profferito frase offensiva nei confronti del D.G., in seguito all’esibizione del cartellino sputava verso l’arbitro’. In punto di fatto, la società non contesta l’espressione offensiva che ha costituito motivo del provvedimento di espulsione, ma nega, nel modo più assoluto che lo sputo del calciatore fosse rivolto al direttore di gara, Rileva in proposito che il calciatore risulta affetto da una patologia clinica otorinolaringoiatra cronica che lo induce ad espettorare frequentemente, ciò in quanto, la mancata e tempestiva liberazione delle vie nasali potrebbe determinare conseguenze fisiche di rilievo. Allega a supporto di quanto sostenuto corposa documentazione/certificazione medica, evidenziando comunque che lo sputo, contrariamente a quanto indicato dal direttore di gara, era indirizzato verso terra. Chiede, pertanto, di essere ascoltata dall’Organo giudicante adito e, in richiamo dei motivi e delle ragioni esposte nel reclamo, insiste per la riduzione della sanzione impugnata. Il procedimento ha richiesto lo svolgimento di tre udienze (12.01.2018; 19.01.2018 e 26.01.2018) onde consentire la regolarizzazione di alcune irregolarità formali rilevate preliminarmente dal Collegio giudicante, adempiute le quali è stato dato sfogo alla richiesta di audizione formulata dalla reclamante. In detta sede la società ricorrente ha sostanzialmente ribadito, per bocca del presidente, i motivi di posti a sostegno dell'impugnazione, altresì precisando che, diversamente da quanto indicato in referto, il calciatore si trovava di spalle al direttore di gara al momento dello sputo. Tali considerazioni sono state infine ribadite dal padre del calciatore (minore) presente all’udienza, che ha illustrato nel dettaglio la patologia di cui soffre il figlio e risvolti psicologici a cui è sottoposto quotidianamente. La Corte, dopo aver acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, si è riunita in camera di consiglio per poi adottare la seguente decisione. Occorre anzitutto rilevare che la reclamante ammette e non contesta il comportamento che ha costituito motivo dell’espulsione. Le argomentazioni e le considerazioni di contestazione mosse dalla reclamante al provvedimento impugnato attengono esclusivamente al fatto che lo sputo, la cui genesi è da rinvenire nella patologia di cui il calciatore risulta affetto, fosse rivolto all’indirizzo dell’arbitro. Tali rilievi contrastano, limitatamente a tale ultimo aspetto, con quanto riferito dal direttore di gara negli atti ufficiali, ove quest'ultimo afferma l’intenzionalità del gesto perché il calciatore, dopo averlo guardato in viso, sputava verso di lui non riuscendo a colpirlo solo perché distante due metri. Tale ricostruzione non appare, ad avviso del Collegio, convincente. I motivi indicati dall’arbitro a giustificazione dell’intenzionalità del gesto appaiono, infatti, frutto di una semplice supposizione e non supportati da riscontri fattuali di tipo oggettivo. La circostanza che il giocatore abbia ‘guardato’ il direttore di gara non risulta, in assenza di ulteriori elementi (anche a carattere presuntivo) sufficiente a ritenere integrata l'intenzionalità del gesto, apparendo, per converso, tale conclusione più frutto di una supposizione/sensazione dell’arbitro; così come, del resto, non utile appare - per la verifica del tema d'indagine – la circostanza che tra il calciatore e il direttore di gara sia intercorsa una breve distanza (indicata dal direttore di gara in metri due) non costituendo tale rilievo elemento di ostacolo al perfezionamento dell’obbiettivo che, secondo la ricostruzione arbitrale, il calciatore si era prefissato; ciò in quanto è nozione di comune esperienza che uno sputo possa agevolmente percorrere la breve distanza di due metri. E’ opinione della Corte che una seria indagine sulla sussistenza dell’elemento intenzionale non possa prescindere dal prendere in esame tutti gli elementi e le circostanze che emergono dagli atti, ivi comprese pertanto anche le precisazioni offerte dal direttore di gara con il supplemento di rapporto.
Come visto l’insieme di tali elementi non convincono il Collegio a ritenere, per le ragioni sopra esposte, che l’obbiettivo del Marchese fosse quello di colpire (o accettare di colpire) il direttore di gara, apparendo invece più coerente - in relazione alle risultanze in atti - che il gesto del calciatore, che si trovava a breve distanza dall’arbitro, sia stato da quest’ultimo frainteso. Non si può inoltre non tener conto, in una visione d’insieme, che la reclamante ha ampiamente provato, mediante la produzione di documentazione medica, la grave patologia di cui il calciatore risulta affetto, e il conseguente bisogno di quest’ultimo di espettorare con continuità saliva per evitare l’insorgere di infezioni che potrebbero pregiudicare il suo stato di salute. L’insieme di queste evidenze determinano, pertanto, il convincimento della Corte di derubricare la fattispecie, poiché, nel caso di specie, non è ravvisabile il tentativo di colpire il direttore di gara. Quanto sopra esposto non vale tuttavia quale circostanza esimente la responsabilità del calciatore, il quale merita comunque di essere sanzionato per non aver lo stesso assunto, al momento di espettorare saliva, un livello di attenzione e di prudenza adeguato alla situazione e tale evitare il fraintendimento. E’ bene rammentare infatti che l’esistenza di una patologia di questo tipo deve necessariamente indurre il soggetto che ne soffre ad assumere, a tutela dei terzi, un comportamento adeguato alle circostanze del caso, comunque governato da un livello di attenzione e di rispetto dello spazio del prossimo più elevato della media. Sanzione ritenuta congrua in mesi due. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - accoglie il reclamo e, in parziale riforma del provvedimento impugnato, infligge al calciatore Marchese Devid Vittorio la squalifica fino al 06.02.2018 (2 mesi). - ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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