C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 01/02/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S. Chiesina Uzzanese A.S.D. avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha sanzionato, con la squalifica fino al 14.7.2019, il comportamento tenuto dal Calciatore Falcone Andrea nel corso della gara disputata dalla reclamante contro la Società Cecina 200 A.S.D. in data 10.12.2017. (C.U. n.30 del 14.12.2017).

Reclamo proposto dalla Società U.S. Chiesina Uzzanese A.S.D. avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha sanzionato, con la squalifica fino al 14.7.2019, il comportamento tenuto dal Calciatore Falcone Andrea nel corso della gara disputata dalla reclamante contro la Società Cecina 200 A.S.D. in data 10.12.2017. (C.U. n.30 del 14.12.2017).

Il legale rappresentante dell’U.S. Chiesina Uzzanese contesta il provvedimento indicato in epigrafe così motivato: “Espulso per gioco violento, alla notifica si avvicinava al D.G. con fare minaccioso appoggiandogli una mano sul petto e facendolo indietreggiare di un passo. Allontanato con forza dai compagni, divincolatosi, assumeva atteggiamento aggressivo verso l'Arbitro non posto in essere perché bloccato da altri tesserati. Di poi calciava una borraccia che si trovava a terra verso il D.G. senza raggiungerlo. Liberatosi dai compagni cercava di aggredire ancora l'Arbitro non riuscendovi per l'intervento dei calciatori e dirigenti della squadra.” Afferma sussistere nel provvedimento impugnato alcune inesattezze e, biasimandone il comportamento, nega che in occasione della sua espulsione (avvenuta per un intervento con “piede a martello”, n.d.r.) il calciatore sia venuto a contatto con il D.G., essendosi limitato ad avvicinarglisi con fare aggressivo. Precisa di essere stata l’unica persona ad intervenire per allontanarlo dal campo e dichiara che il calcio dato ad una borraccia che si trovava in campo è avvenuto in direzione opposta a quella in cui si trovava il D.G.. Assegna al gesto il significato di un atto di rabbia e di stizza per l’espulsione, concludendo per una riduzione della sanzione.

I fatti così descritti non trovano riscontro negli atti ufficiali ai quali il giudicante deve riferirsi al fine di emettere la decisione. Con il supplemento di rapporto richiesto l’Arbitro conferma che il Calciatore gli ha appoggiato la mano sul petto costringendolo ad indietreggiare di un passo, che nell’essere trattenuto dai compagni agitava il pugno chiuso nei suoi confronti e che doveva essere accompagnato a forza dai compagni fuori dal campo. In applicazione dell’ineludibile principio, normativamente affermato, della valenza del rapporto arbitrale, la Corte rileva come anche in sede di supplemento il D.G. confermi il contatto avvenuto con il Calciatore (mi appoggiava la mano sul petto – senza violenza – facendo una lieve pressione facendomi indietreggiare di un passo), così come ribadisce l’atteggiamento aggressivo subìto. Significativamente la reclamante tace sull’episodio per mancanza evidente di argomenti che possano instillare in questo Giudice un qualsiasi dubbio circa il suo reale accadimento. L’Arbitro infine precisa, con il supplemento qui reso a chiarimento del primo rapporto, che il calcio inferto alla borraccia – che conferma essere avvenuto nella sua direzione e non in quella opposta, come assunto dalla reclamante – è stato “un gesto di stizza”. La precisazione ha rilievo particolare, di non poco conto ove si consideri che il G.S.T. ha emesso la decisione sul punto avendo rilevato sul rapporto di gara quanto segue: “....Di seguito calciava una borraccia che si trovava a terra verso la mia direzione (senza colpirmi)....”, quasi ad indicare la intenzionalità del gesto. L’istruttoria così compiuta, le precisazioni rese dall’Arbitro, l’assenza di danni fisici a suo carico, consentono di confermare i fatti nel loro insieme ma, altresì, di rivisitare la sanzione in termini di entità. A tal fine la Corte ritiene che il comportamento tenuto complessivamente dal Calciatore Andrea Falcone trovi equa sanzione nella squalifica per anni 1 (uno). P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, pronunciandosi in modo definitivo, infligge al Calciatore Falcone Andrea la squalifica fino al 31.12.2018. Tassa restituita.

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