C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 01/02/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società G.S. Mezzana A.S.D. in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. di Prato ha inflitto al Signor Zotti Andrea, allenatore della squadra Allievi, la squalifica fino al 5/4/2018. (C.U. n.23 del 6.12.2017).

Reclamo proposto dalla Società G.S. Mezzana A.S.D. in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. di Prato ha inflitto al Signor Zotti Andrea, allenatore della squadra Allievi, la squalifica fino al 5/4/2018. (C.U. n.23 del 6.12.2017).

“Al termine della gara inveiva contro un giocatore avversario, ingiuriandolo gravemente. Da questo episodio nasceva una rissa tra i giocatori, in cui veniva coinvolto anche lo Zotti, il quale tentava di colpire alcuni avversari, ma non vi riusciva solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti di entrambe le società. Al termine della suddetta rissa, il sig. Zotti, si rendeva ancora protagonista di scontri verbali con i dirigenti della società avversaria. Di poi, reiterava tale comportamento anche di fronte alle Forze Dell'Ordine intervenute.

La sanzione tiene conto del ruolo dello Zotti, della categoria e della sospensione per le festività natalizie.” Con il reclamo indicato in epigrafe, tempestivamente proposto, il legale rappresentante dell’A.S.D. Mezzana ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio tesserato chiedendone la riduzione. Dopo aver affermato che è stato posto in essere, con il rapporto di gara, un atteggiamento persecutorio nei confronti del tesserato, eccepisce a tal fine la mancata assunzione, da parte del G.S.T., nei confronti dell’addetto alla manutenzione della Società ospitante, reo di “..comportamento deplorevole…”.di alcun provvedimento disciplinare. Passa quindi ad esaminare quanto contestato all’Allenatore sostenendo che a questi si può addebitare unicamente di aver posto in essere – in maniera sia pure deplorevole e sanzionabile – uno scontro verbale con allenatore e dirigenti avversari, il tutto causato dalla reazione dell’Allenatore a reiterate offese presuntivamente rivoltegli da un calciatore avversario. Afferma ancora che lo Zotti non ha partecipato agli scontri ed ha, anzi, contribuito a calmare gli animi. Allega al reclamo le dichiarazioni rilasciate da tre Dirigenti della Società in ordine ai fatti. La Corte ha acquisito dall’Arbitro un supplemento di rapporto, dopo averlo portato a conoscenza del contenuto del reclamo, per cui è in grado di decidere. Sotto il profilo procedurale osserva che, agli effetti dell’esito del reclamo, il comportamento dell’addetto alla manutenzione della Società G.S. La Pietà è assolutamente irrilevante, vertendosi in questa sede unicamente sul comportamento tenuto dall’Allenatore Zotti. Sempre in via preliminare deve ancora una volta ricordare alla reclamante che nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo non è ammessa la prova per testi, per cui le dichiarazioni allegate al reclamo non possono essere prese in considerazione. Fatta questa premessa il Collegio ha ricostruito, sulla base del rapporto di gara e del supplemento oggi acquisito - dei quali ricorda il carattere di prova assoluta – quali siano gli addebiti da muovere all’Allenatore Zotti. L’Arbitro non è stato in grado di confermare, evidentemente per non averle percepite, le offese che, secondo la reclamante, sarebbero state rivolte allo Zotti da un calciatore della formazione avversaria, per cui l’eccezione è da disattendere. Risulta invece, in maniera certa, l’espressione usata dall’incolpato nei confronti di un calciatore avversario nella sua interezza e non nella parzialità indicata dalla reclamante: “ Nano di m…., dopo ti prendi due cazzotti”. La rissa è avvenuta dopo che, per effetto di tali frasi, i Dirigenti della Società La Pietà hanno contestato lo Zotti ed ha visto coinvolti molti Dirigenti e calciatori, uno dei quali ha subito danni fisici. L’Allenatore Zotti, trovatosi all’interno della rissa, ha tentato di colpire alcuni calciatori avversari, non riuscendovi perché allontanato dai dirigenti di entrambe le squadre. L’allontanamento non gli vietava comunque di proseguire negli scontri verbali con i Dirigenti avversari, specie dopo aver riscontrato le ferite subite da un proprio calciatore ad opera di un avversario, e sono cessati solo a seguito dell’intervento, all’interno dello spogliatoio arbitrale, degli agenti di polizia che nel frattempo il D.G. aveva chiamato. Alla luce di tali fatti la decisione impugnata è assolutamente fondata in punto di fatto per cui questo Giudice è chiamato a decidere unicamente in ordine alla entità della sanzione irrogata. Premesso che sono Allievi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, la Corte non può non rilevare in pieno accordo con quanto osservato dal G.S.T. in ordine “…al ruolo dello Zotti ed alla categoria di appartenenza….”, dovendosi porre in rilievo la funzione di educatore, soprattutto con l’esempio, che gli allenatori delle categorie giovanili hanno il dovere di svolgere oltre ad impartire le necessarie nozioni tecniche. In proposito, pur ammettendo in mera linea di ipotesi, perché tecnicamente non provato, che egli sia stato offeso da un calciatore della squadra avversaria, la sua reazione avrebbe dovuto essere ben diversa, proprio in funzione dell’incarico rivestito. P.Q.M. alla luce di tali considerazioni la decisione impugnata appare più che congrua e quindi la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo. Dispone l’acquisizione della tassa.

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