C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 01/02/2018 – Delibera – Reclamo Usd Rio Marina Avverso Squalifica Calciatore Sorvillo Francesco Fino Al 3\6\2018 (C.U. N° 28 Del 6\12\2017)

Reclamo Usd Rio Marina Avverso Squalifica Calciatore Sorvillo Francesco Fino Al 3\6\2018 (C.U. N° 28 Del 6\12\2017)

Propone rituale reclamo la USD Rio Marina, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Livorno con la seguente motivazione: “ Espulso per frasi offensive e mnacciose rivolte ad un calciatore avversario, alla notifica strappava di mano il cartellino al DG gettandolo a terra calpestandolo e pronunciando frasi offensive allo stesso DG; mentre veniva portato fuori dal recinto di gioco da alcuni compagni, schiaffeggiava un avversario e lanciava un parastinco verso un altro; al termine della gara cercava di entrare nello spogliatoio del DG reiterando le offese, ma veniva fermato prontamente da un proprio dirigente; tale comportamento offensivo verso il DG si protraeva all’uscita di quest’ultimo dall’impianto”. La reclamante col reclamo, contesta i fatti ammettendo solo le offese all’avversario a seguito di reiterati falli nei suoi confronti ed il lancio del parastico, attribuisce casualità alla caduta del cartellino dalla mano del DG, afferma infine che, per la disposizione dello spogliotaio arbitrale il DG non potrebbe aver visto quando accadeva e quindi non avrebbe potuto attribuire al Sorvillo i comportamenti descritti nel rapporto a fine gara. Chiede quindi una congrua riduzione della sanzione. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l’episodio confermando l’accaduto in particolare soffermandosi sugli episodi contestati dalla reclamante. In ordine all’episodio più grave, conferma come sia stato proprio il Sorvillo a strappargli di mano il cartellino per poi calpestarlo e rimanendo fermo col piede sopra per impedirgli di recuperarlo.

E’ noto il valore di prova privilegiata che ha nel nostro ordinamento il rapporto di gara ed il supplemento per cui i fatti oggetto della sanzione si devo ritenere provati senza alcun dubbio. Nell’esame della sanzione, non si rilevano anomalie da un punto di vista della congruità tali da legittimarne una riduzione. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina acquisirsi la tassa relativa.

 

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