C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/02/2018 – Delibera – Gara Calcio Albacarraia 1997 – Albereta San Salvi (1-3) del 14.01.2018. Campionato Seconda Categoria Girone H. In C.U. n. 37 del 18 gennaio 2018 C.R. Toscana.

Gara Calcio Albacarraia 1997 – Albereta San Salvi (1-3) del 14.01.2018. Campionato Seconda Categoria Girone H. In C.U. n. 37 del 18 gennaio 2018 C.R. Toscana.

 Reclama l’A.S.D. Calcio Albacarraia 1997 avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T.: -“A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 300,00 (CALCIO ALBACARRAIA 1997) Per persone estranee recinto spogliatoi fine gara che assumono contegno minaccioso verso i tesserati ospiti impedendone il momentaneo rientro negli spogliatoi. A causa di tale situazione e di intemperanze di un giocatore locale, sia il D.G. che la compagine ospite potevano accedere agli spogliatoi dopo circa sette minuti.”; -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE DELLA SCALA GAMBINI TOMMASO (CALCIO ALBACARRAIA 1997) Espulso per aver colpito a gioco fermo un calciatore avversario con uno schiaffo al volto, alla notifica si rivolgeva al D.G. in modo irriguardoso. Al termine della gara tentava di colpire con calci giocatori avversari.” La Società reclamante nel proprio gravame fa rilevare quanto segue. Dapprima evidenzia la condotta del D.G. che con le proprie decisioni avrebbe penalizzato la Società Calcio Albacarraia 1997, di poi lamenta uno scambio di persona tra il proprio dirigente Parigi Filippo ed il proprio allenatore Iorio Massimiliano. Successivamente nega che al D.G. ed alla squadra ospite sia stato impedito di accedere agli spogliatoi da parte di chicchessia, osservando che nel post-gara vi sarebbe stata solo un po’ di tensione alla quale sarebbe conseguito in maniera pressoché naturale che i dirigenti ed i giocatori si siano fermati a discutere animatamente. Ammette la presenza di persone non autorizzate all’interno del recinto spogliatoi, tuttavia queste ultime sarebbero state due e non cinque come indicato dal rapporto di gara. Infine rileva che la condotta tenuta dal proprio calciatore Della Scala Gambini Tommaso non sarebbe stata esattamente quella descritta dal D.G. in quanto nega che vi sia stato da parte del medesimo qualsivoglia tentativo di colpire i giocatori avversari. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest’ultimo conferma quanto già riportato nel proprio rapporto di gara circa gli accadimenti verificatisi a fine gara, precisando che in ogni caso gli stessi non possono essere giustificati dalla tensione di fine gara. Conferma la presenza di cinque persone estranee nel recinto spogliatoi e conferma la volontà del giocatore Della Scala Gambini di sferrare un calcio ai giocatori avversari, tentativo non posto in essere per il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le società che lo hanno trattenuto. Venendo ora ad esaminare il merito del reclamo, il Collegio rileva preliminarmente che la supposta condotta penalizzante tenuta dal D.G. e lamentata dalla Società Calcio Albacarraia 1997 è del tutto irrilevante in questa sede, mentre il supposto scambio di persona riguarda una sanzione non oggetto del reclamo e, tra l’altro, neanche reclamabile.

Circa l’ammenda il Collegio rileva come il D.G. nel proprio supplemento abbia sostanzialmente confermato l’addebito, non giustificabile per una generica “tensione di fine gara” come invece pretenderebbe la Reclamante e d’altra parte dagli atti non emergono elementi che consentano di derogare alla fede privilegiata che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara in sede di refertazione. Tra l’altro è irrilevante che le persone estranee presenti a fine gara nel recinto spogliatoi siano state due o cinque, in quanto la Società Ospitante, onde non incorrere in una condotta omissiva e pertanto sanzionabile, avrebbe dovuto impedire tout court l’accesso a persone estranee. L’ammenda in questione appare congrua anche nel quantum, tenuto conto sia della categoria di appartenenza che dei precedenti di questa Corte per casi simili. Pure con riferimento alla squalifica al calciatore l’Arbitro ribadisce, anche con una certa dovizia di particolari, il tentativo di colpire gli avversari posto in essere a fine gara dal Della Scala Gambini, pertanto, per le ragioni di forza probatoria delle dichiarazioni rese dal D.G. già sopra richiamate, la circostanza deve ritenersi in questa sede confermata. Peraltro l’eventuale assenza di tale ultimo addebito avrebbe inciso marginalmente sulla determinazione della squalifica, infatti gli altri addebiti, non contestati dalla Reclamante, ovvero la condotta violenta in danno di un avversario dalla quale è originato il provvedimento disciplinare di espulsione e il successivo contegno irriguardoso verso il D.G., sanzionati dal G.S.T. con il minimo edittale rispettivamente di tre e due giornate (art. 19 comma 4 lett. a) e b) del C.G.S.), sono già di per sé idonei a determinare cinque giornate complessive di squalifica aggravate appunto di una sola ulteriore giornata per il tentativo di cui si discute. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

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