C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/02/2018 – Delibera – Gara Casale Fattoria – Atletico Lucca (2-2) del 13/01/2017.Campionato Juniores Regionale. In C.U. n.37 del 18/01/2018 C.R.T.

Gara Casale Fattoria – Atletico Lucca (2-2) del 13/01/2017.Campionato Juniores Regionale. In C.U. n.37 del 18/01/2018 C.R.T.

Reclama, tramite il proprio legale, la società Casale Fattoria avverso la squalifica fino al 18/05/2018 del calciatore Di Fonso Antonio “Per avere offeso il D.G. e per avere lanciato il fischietto dell’arbitro dopo che gli era caduto a causa di un contatto con lo stesso calciatore”. Il Collegio, in via preliminare, ritiene corretto scansionare le tempistiche relative al presente gravame. -Il C.U. nel quale viene comminata la sanzione al calciatore Di Fonso Antonio, è stato pubblicato in data 18/01/2018 ed è da tale data che decorrono i termini, da computarsi in 7 giorni a norma dell’art. 38 punto 2 del C.G.S. entro i quali il gravame deve essere presentato al Giudice dell’impugnazione. Lo stesso articolo, al punto 6 dichiara che i termini previsti dal Codice di rito sono perentori. L’art. 33 del citato Codice, al punto 9 ultimo capoverso rileva che “Le irregolarità processuali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”. -La richiesta degl’atti di gara è stata effettuata in data 19/01/2018. -Gli atti di gara sono stati inviati alla parte richiedente in data 25/01/2018 alle ore 13.22. -Il ricorso avverso la decisione del G.S. è stato inoltrato a mezzo posta elettronica certificata in data 01/02/2018. Da quanto esposto, alla luce della documentazione ufficiale e degl’atti sottoposti al Collegio, si rileva che il gravame è stato presentato fuori termine e quindi deve essere dichiarato inammissibile. Vero è che la documentazione richiesta con lettera del 19/01/2018 è entrata in possesso della parte richiedente in data 25/01/2018 alle ore 13.22, tuttavia, sia pure con una scansione temporale ridotta, la stessa deve ritenersi idonea al fine di redigere e trasmettere i motivi di impugnazione o quantomeno la trasmissione di un gravame ove viene fatta presente la ricezione degl’atti gara in un termine compresso per la redazione di un articolato reclamo, le ragioni del ricorrente e la richiesta di audizione davanti al Collegio in modo da esprimere verbis ciò che, per i motivi esposti, non è stato possibile mettere per iscritto. Sempre dai documenti ufficiali, si rileva, come già detto, che i motivi del gravame sono stati trasmessi a questo Giudice in data 01/02/2018 ovvero 7 giorni dopo la ricezione degl’atti gara.

In punto di computo dei termini, la Corte rileva la inapplicabilità di quanto disposto dall’art. 36 bis punto 2 del C.G.S. in quanto tale norma, che permette l’invio dei motivi del reclamo entro 7 giorni dalla ricezione dei documenti ufficiali, non è applicabile ai procedimenti davanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in quanto il dettato citato è espressamente previsto per quelli di seconda istanza innanzi la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e, trattandosi di norma speciale derogante una norma generale, non può essere applicata per analogia. Lo stesso tipo di interpretazione vale per il successivo art. 37 punto 1 lettera a che è relativo ai procedimenti innanzi alla Corte Federale di Appello. In ultimo la Corte invita a porre attenzione al disposto di cui all’art. 36 del C.G.S titolato “Procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale” ovvero il Giudice chiamato a decidere il presente gravame; orbene, nel testo normativo citato, viene data, come è giusto che sia, la possibilità di ottenere gli atti di gara da parte del soggetto impugnante, ma i termini per il deposito del gravame con i suoi motivi, essendo perentori per disposizione generale, non vengono postergati di 7 giorni dal ricevimento degl’atti di gara da parte del Comitato della F.I.G.C. competente in quanto tale possibilità, come norma di carattere speciale, viene esplicitamente indicata ed applicata per organi Giudicanti diversi rispetto a questo Giudice. Alla luce di quanto esposto, in virtù del brocardo latino “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” si può affermare, senza ombra di dubbio che, in mancanza di una precisa statuizione speciale, come invece previsto per i gravami avanti la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e alla Corte Federale di Appello, il termine per il deposito del reclamo avanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è di 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sia che vengano richiesti gli atti di gara, sia che non vengano richiesti. P.Q.M La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara il reclamo inammissibile in quanto proposto fuori termine e dispone l’incameramento della tassa relativa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it