C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/02/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Virtus Comeana, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Fallani Leonardo per tre gare (C.U. n. 32 del 31/01/2018).

Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Virtus Comeana, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Fallani Leonardo per tre gare (C.U. n. 32 del 31/01/2018).

La decisione del G.S.T., impugnata nel reclamo, si riferisce al comportamento violento assunto dal giocatore Fallani nei confronti di un avversario, durante l’incontro casalingo, disputato contro l'Associazione Sportiva Dilettantistica 90', in data 28 gennaio 2018. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la sanzione applicata: “Per condotta violenta nei confronti di un avversario”. Nel reclamo si eccepisce che la sanzione sarebbe sproporzionata ai fatti che, come descritti nel rapporto di gara, non sarebbero mai sfociati in atti di “violenza” e pertanto ne chiede la riduzione. Il reclamo non può essere accolto. Nel rapporto di gara si legge che i giocatori “vengono espulsi entrambi perché dopo aver fischiato un fallo i due iniziano a spintonarsi a vicenda ed offendersi”. La dinamica viene ulteriormente ribadita nello scarno supplemento di gara, espressamente richiesto da quest'organo di giustizia sportiva che provvedeva ad inoltrare al D.G. il reclamo per le sue opportune integrazioni, nel quale l'arbitro si limita a trascrivere “confermo l'espulsione del giocatore”. Non una parola per dettagliare il fatto ovvero per sostenere o censurare la tesi difensiva. Occorre rammentare che quando la Corte richiede delucidazioni in merito ad un episodio contestato, invia il reclamo affinché il D.G. possa fornire elementi ulteriori rispetto a quanto già trascritto nel rapporto di gara; infatti il rapporto di gara fa necessariamente parte del fascicolo e quindi è già stato oggetto di opportuna valutazione sia da parte del G.S.T. che, successivamente all'impugnazione, da parte del giudice di seconda istanza. Limitarsi a scrivere per la seconda volta le stesse frasi inserite nel primo atto o richiamarlo solo per confermare l'avvenuta espulsione non coadiuva minimamente la funzione giudicante che dovrebbe nutrirsi di specifiche notazioni del D.G. derivanti dalle censure mosse dalla reclamante. In ogni caso il silenzio assunto dall'arbitro sembra confermare la dinamica originariamente riferita e gesti potenzialmente lesivi come spintoni (da sempre considerati violenti anche quando subiti dagli arbitri) non possono sottrarsi alla disciplina di riferimento. Appare inverosimile che il D.G. abbia dettagliato la condotta, peraltro avvenuta a gioco fermo, se si fosse trattato di una piccola ed ordinaria scaramuccia; la rilevanza dell'episodio, in evidente contrasto con l'art. 19 comma 4 lett. B C.G.S., risulta dunque confermata dal rapporto arbitrale e pertanto deve trovare applicazione, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la sanzione minima di tre giornate. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa

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