C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/02/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo in proprio dell’allenatore Bartolini Luca avverso la squalifica fino al 18 marzo 2018 (C.U. n. 37 del 18/01/2018)

Oggetto: Reclamo in proprio dell'allenatore Bartolini Luca avverso la squalifica fino al 18 marzo 2018 (C.U. n. 37 del 18/01/2018)

 Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata nei confronti del tesserato indicato in epigrafe con riferimento ai fatti accaduti, nel corso della gara disputata tra le società Olimpic Sansovino e Pontassieve, in data 14 gennaio 2018: “Entrava indebitamente in campo ed offendeva la terna arbitrale. Allontanato mentre usciva reiterava le offese”. Avverso tale decisione il tesserato proponeva rituale reclamo eccependo di aver oltrepassato la sua area tecnica (senza però entrare in campo) per impartire alcune disposizioni tecniche in una fase nella quale il gioco era interrotto. Contesta di aver proferito frasi ingiuriose affermando che l'assistente arbitrale - che avrebbe informato il D.G. di entrambe le condotte illecite - si trovava ad oltre 65 metri di distanza dalla sua panchina; se effettivamente le frasi fossero state “urlate” l'arbitro non avrebbe avuto difficoltà a percepirle direttamente poiché si sarebbe trovato ad una minore distanza (circa 35 metri). Non vi sarebbe stata poi alcuna necessità di avere un comportamento aggressivo in una situazione di gioco tranquilla. L'allenatore avrebbe tentato di dissuadere l'arbitro, considerando eccessivo il provvedimento di allontanamento, avendo solo compreso che la censura fosse riferita esclusivamente al leggero superamento della linea di demarcazione della propria area tecnica. Precisa di non avere mai usato un linguaggio inappropriato e nel reclamo inserisce alcune foto, con didascalia, per contestualizzare le difese; inoltre, per confermare l'inesistenza di qualsiasi comportamento ingiurioso, invoca la testimonianza di tutta la panchina del Pontassieve e dello stesso arbitro che, verosimilmente nella seconda occasione, si sarebbe trovato in prossimità del tesserato. Conclude pertanto chiedendo l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica irrogata. Il ricorso non può trovare accoglimento. Preliminarmente deve essere rammentato un principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni di quest’Organo giudicante - per il quale, ad eccezione di particolari procedimenti, è vietata l’ammissione di prove testimoniali o video; per tale ragione tutte le istanze dirette in tal senso e contenute nel reclamo non possono trovare accoglimento (ex art. 35 C.G.S.). Nel supplemento, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, l'assistente arbitrale, al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio affinché potesse prendere conoscenza delle eccezioni mosse dalla parte reclamante, smentisce in toto tutte le censure avanzate e conferma il proprio rapporto di gara. L'allenatore, probabilmente in ragione della gara che stava perdendo, avrebbe sistematicamente abbandonato la propria area tecnica e per tale ragione sarebbe stato più volte richiamato; nonostante ciò, incapace di controllare la propria irruenza sarebbe, nell'occasione dell'espulsione, entrato in campo di circa un metro urlando una frase altamente offensiva.

Nel narrato dell'assistente, dopo la notifica del provvedimento, l'allenatore sarebbe passato in prossimità del medesimo ed avrebbe continuato, non pago, ad iterare le offese. La fede privilegiata conferita dalla Carte Federali alla versione arbitrale cristallizza il comportamento censurabile perpetrato dal Bartolini e la pervicacia dell'allenatore a continuare nella condotta illecita anche dopo il provvedimento di allontanamento. Inoltre, per quanto concerne le censure con riferimento alla collocazione sul campo della terna non è assolutamente dimostrata la posizione dei protagonisti con riferimento alle frasi urlate, nell'esatto momento in cui le stesse sono state percepite. La decisione impugnata sembra dunque correttamente individuata nella sua fattispecie concreta e la sanzione adottata dal G.S.T. appare in linea con la giurisprudenza sportiva consolidata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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