C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/02/2018 – Delibera – Gara San Giuliano / Migliarino Vecchiano ( 3-2) del 03/02/2018.Campionato Giovanissimi Provinciale. In C.U. n.35 del 07/02/2018 Delegazione provinciale di Lucca.

Gara San Giuliano / Migliarino Vecchiano ( 3-2) del 03/02/2018.Campionato Giovanissimi Provinciale. In C.U. n.35 del 07/02/2018 Delegazione provinciale di Lucca.

Reclama la società Migliarino-Vecchiano avverso la squalifica per tre gare effettive inflitte al calciatore Telluri Daniele “Per condotta violenta nei confronti di un avversario”. La società reclamante sostiene non trattarsi di condotta violenta in quanto la scorrettezza commessa dal proprio calciatore deve ricondursi nell’ambito di un fallo di gioco e non di un’attività volontaria violenta verso un calciatore avversario. Chiede una riduzione della squalifica. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, rileva che l’atto del calciatore deve inquadrarsi nell’ambito della condotta violenta in quanto “ Durante un’azione di gioco ha colpito l’avversario con un calcio all’altezza dello stomaco”.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Il Collegio, esaminati il rapporto di gara e il suo supplemento, rileva vi sia incongruenza fra i due scritti. Infatti, nel primo si parla “di un calcio all’altezza dello stomaco cercando di prendere il pallone” mentre nel supplemento il D.G. aggiunge il giudizio “condotta violenta” durante un’azione di gioco. Da quanto esposto si evidenzia pertanto una chiara diversità del racconto arbitrale in quanto nel supplemento di rapporto la condotta del calciatore viene inquadrata nell’ambito della condotta violenta mentre tale dicitura non appare in prime cure. Il Collegio pertanto, sulla base del principio “in dubbio pro reo” ritiene che debba darsi credito alla prima versione dei fatti rapportata dall’arbitro. Questo Giudice inoltre, non trova concordanza di attribuzione della sanzione con il Giudice Sportivo in quanto, stante la chiara versione arbitrale contenuta nel rapporto di gara, la condotta del calciatore, sia pure da inquadrarsi nell’ambito di una scorrettezza sportiva (da qui l’espulsione), non può certamente essere riferibile ad una condotta volontaria intesa a procurare danno all’avversario, ma ad un fallo di gioco (fatto non contestato) particolarmente grave da meritare l’allontanamento dal terreno di gioco. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo riducendo da tre giornate ad una giornata la squalifica del calciatore Telluri e dispone non addebitarsi la relativa tassa.

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