C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/02/2018 – Delibera – Reclamo A.S.D. San Donato Tavarnelle Avverso Squalifica Tagliavore Luca Fino Al 8 Aprile 2018. (C.U. N. 41 Del 8\2\2018)

Reclamo A.S.D. San Donato Tavarnelle Avverso Squalifica Tagliavore Luca Fino Al 8 Aprile 2018. (C.U. N. 41 Del 8\2\2018)

Propone rituale reclamo la ASD San Donato Tavarnelle avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “A fine gara dava una pacca sulla spalla dell’Arbitro. Accompagnava tale gesto con frasi offensive”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, contesta l’episodio sostenendo che il calciatore avrebbe sì pronunciato frasi offensive, ma il contatto con il DG sarebbe dovuto alla vicinanza causata dallo stretto passaggio che conduce agli spogliatoi e non avrebbe avuto alcun carattere violento né irrispettoso”. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, e precisa in relazione al fatto contestato, che il contatto col giocatore era avvenuto prima dell’ingresso nelle scale di accesso allo spogliatoio. L’arbitro non precisa l’entità del contatto, ma la dinamica ed il contesto fanno propendere per un gesto perlopiù connotato dalla irrispettosità piuttosto che dalla violenza, anche in relazione alle parole pronunciate che, pur avendo caratteristiche offensive, non riconducono ad una esasperata violenza verbale ma piuttosto ad una valutazione sull’arbitraggio. Evidentemente di tale contesto ha tenuto conto anche il primo giudice nel comminare una sanzione che sarebbe stata troppo lieve se il contatto avesse avuto connotazioni violente. Per tale motivo si ritiene congrua la commisurazione della sanzione quindi meritevole di conferma. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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