C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/02/2018 – Delibera – Reclamo proposto dall’ A.S.D. Salivoli Calcio la quale impugna il provvedimento con il quale il G.S.T. Regionale ha squalificato per cinque giornate di gara il Calciatore Dominici Lorenzo. (C.U. n. 40 del giorno 1 febbraio 2018).

Reclamo proposto dall’ A.S.D. Salivoli Calcio la quale impugna il provvedimento con il quale il G.S.T. Regionale ha squalificato per cinque giornate di gara il Calciatore Dominici Lorenzo. (C.U. n. 40 del giorno 1 febbraio 2018).

Il reclamo proposto è volto ad ottenere una riduzione della sanzione attraverso la pura e semplice negazione del fatto che ha dato luogo al provvedimento disciplinare così motivato: “Per aver colpito con un pugno, a gioco fermo, un calciatore avversario all'altezza dei genitali, provocandogli momentaneo dolore. La sanzione tiene conto anche della potenzialità lesiva del gesto.” Sostiene a tal fine la Società reclamante che al Calciatore possa essere contestato solo un fallo di reazione in danno di un avversario, per il quale ritiene essere giusta l’espulsione ma non altro. Acquisito il supplemento di rapporto e rilevato che la reclamante, dopo aver richiesto la pubblica udienza, non si è presentata, decide. Il reclamo non può essere accolto. L’Arbitro con assoluta coerenza ha descritto quale sia stato il comportamento del Dominici il quale, a seguito di un intervento falloso, reagiva da terra sferrando un pugno ai genitali dell’avversario. Si è trattato quindi di un atto deliberatamente violento, compiuto a giuoco fermo non in azione di gioco, che trova collocazione in quanto disposto dall’art. 19, comma 1 lettera b), del C.G.S. che viene sanzionato con una sanzione minima di tre giornate, alla quale il G.S.T. ha ritenuto correttamente dover aggiungere, oltre alla squalifica automaticamente prevista per l’espulsione, un’ulteriore giornata per l’evidente potenzialità lesiva del colpo. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.

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