C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 08/03/2018 – Delibera – Gara Atletico Podenzana – Cerreto (0-2) del 17/02/2018. Campionato di III categoria. In C.U. n. 32 del 21/02/2018 Delegazione Provinciale di Massa Carrara.

Gara Atletico Podenzana – Cerreto (0-2) del 17/02/2018. Campionato di III categoria. In C.U. n. 32 del 21/02/2018 Delegazione Provinciale di Massa Carrara.

Reclama la società Atletico Podenzana avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta da G.S. al calciatore Rossi Maurizio il quale “ Espulso per doppia amonizione alla notifica si avvicinava al D.G. assumendo atteggiamento gravemente irriguardoso”. La reclamante basa il gravame sul termine “gravemente” sostenendo che l’atteggiamento tenuto dal proprio tesserato, sia pure da censurare, non aveva le caratteristiche di gravità , pertanto chiede una riduzione della sanzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Invero, quanto pronunciato dal calciatore verso l’arbitro appare di sicura matrice irriguardosa anche se non grave, tuttavia la sanzione inflitta appare giustamente calibrata nella sua entità anche senza tenere conto del termine usato dal G.S. al fine punitivo. In altri termini, questo Giudice ritiene che la dicitura “gravemente” non sia appropriata alla fattispecie in oggetto, ma ciò non è sufficiente a ridurre la sanzione inflitta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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