C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 08/03/2018 – Delibera – Reclamo della” U.S. Limite e Capraia” avverso la decisione del G.S.T. che, accogliendo il reclamo della” A.S.D. Futsal Valdarno”, infliggeva alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 e l’ammenda di euro 350,00 oltre l’inibizione, fino al 07/03/2018, del dirigente accompagnatore Sig. Peruzzi Giuseppe.In relazione alla gara “ Futsal Valdarno – Limite a Capraia” valevole per il campionato di Calcio a 5- serie D.

Reclamo della” U.S. Limite e Capraia” avverso la decisione del G.S.T. che, accogliendo il reclamo della” A.S.D. Futsal Valdarno”, infliggeva alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 e l’ammenda di euro 350,00 oltre l’inibizione, fino al 07/03/2018, del dirigente accompagnatore Sig. Peruzzi Giuseppe.In relazione alla gara “ Futsal Valdarno – Limite a Capraia” valevole per il campionato di Calcio a 5- serie D.

la società “ Futsal Valdarno” reclamava la posizione irregolare del calciatore Oprea Nicolae, schierato dalla squadra avversaria pur essendo privo di tesseramento. In base alla documentazione acquisita agli atti ed alle risultanze dell’anagrafe federale, Il G.S. accertava che il giocatore in questione non aveva titolo a prendere parte alla gara disputata il 22/01/2018 in quanto privo di tesseramento. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Limite e Capraia, sostenendo : 1) di aver regolarmente presentato, in data 14/12/2017, richiesta di tesseramento per il calciatore in questione; 2) che in seguito a richiesta del Comitato Regionale Toscano ha inviato per e-mail, in data 19/01/2018, certificato di residenza per l’anno 2017; 3) che non avendo avuto alcuna risposta ha nuovamente inviato il certificato in data 13/02/2018. Successivamente il tesseramento veniva convalidato dal Comitato Regionale Toscano. Per tali motivi la reclamante afferma che non era sua intenzione frodare o ingannare la squadra avversaria, schierando un calciatore privo di tesseramento, ritenendo sussistere tutte le condizioni per ottenerlo. Questa Corte di Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti del procedimento, non può che confermare la decisione del G.S.T. Infatti, pur avendo la reclamante prodotto tutta la documentazione necessaria per ottenere il tesseramento del calciatore, l’ha fatto giocare prima che il Comitato Regionale Toscano convalidasse il medesimo. A tal fine l’art.40, quinquies delle N.O.I.F. che regola, in via esclusiva, il tesseramento dei Calciatori Stranieri nell’ambito dei Campionati di Calcio a 5. indica al comma 2, che il primo tesseramento in Italia di calciatori/calciatrici stranieri decorre dalla data di autorizzazione della FIGC. Nel caso di specie, accertato che si è trattato della prima richiesta di tesseramento in Italia per il Calciatore Oprea Nicolae, la sua validità decorre dalla data di autorizzazione da parte del Comitato avvenuta il 14.2.2018, ovvero successivamente al 22.1.2018 giorno in cui si è disputata la gara alla quale detto Calciatore ha preso parte in maniera evidentemente irregolare. La conseguente sanzione è congrua perché conforme ai precedenti specifici ed irrogata in applicazione di quanto previsto dall’art. 17 del C.G.S in ordine alle sanzioni a inerenti le gare. P.Q.M. Conferma la decisione impugnata e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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