C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 08/03/2018 – Delibera – Reclamo F.C. Meridien Larciano A.S.D. Avverso Decisione G.S.T. Toscana Per Esito Gara Valdibure-Meridien Del 28\1\2018 (C.U. N. 42 Del 15\2\2018)

Reclamo F.C. Meridien Larciano A.S.D. Avverso Decisione G.S.T. Toscana Per Esito Gara Valdibure-Meridien Del 28\1\2018 (C.U. N. 42 Del 15\2\2018)

 Propone rituale reclamo la F.C. Meridien Larciano avverso la decisione del GST della Toscana con il quale veniva accolto il reclamo della società Valdibure San Felice assegnando a detta società la vittoria a tavolino per 0-3 in relazione alla gara in oggetto, la penalizzazione di un punto in classifica per la Meridien Larciano la inibizione per un mese al dirigente accompagnatore e la squalifica per un turno al calciatore Matteo Biagi per aver impiegato quest’ultimo nella gara tra le due società del 28 gennaio, non avendo il calciatore scontato la squalifica per l’espulsione rimediata nel turno precedente. Eccepisce la reclamante di non aver ricevuto comunicazione nei tempi previsti del reclamo della società Valdibure San Felice e, quindi, chiede l’annullamento della decisione del primo giudice. La C.A.S.T. della Toscana esaminato il reclamo ed esaminata la normativa di riferimento decide di respingere il reclamo. L’art. 38 del CGS richiamato dalla reclamante prevede che in casi come quello in esame il reclamo avverso l’esito gara sia solo inviato alla controparte ed irrilevante risulta essere se il plico sia stato o meno ritirato. E’ ovvio che l’invio debba essere effettuato all’esatto indirizzo o alla esatta casella di posta elettronica o fax, non risultando effettuato validamente l’incombente qualora effettuato a destinatario o indirizzo errato. Nel caso di specie, questa Corte ha effettuato minuziose ricerche presso le PPTT ed ha appurato che l’invio da parte della Valdibure San Felice alla Meridien Larciano è stato effettuato con raccomandata ed è stato contestuale all’invio del reclamo all’organo giudicante di secondo grado, l’invio è stato effettuato altresì all’indirizzo esatto della sede della Meridien Larciano dove è stato consegnato, ma non ritirato, e trovasi alle PPTT in attesa del decorrere dei termini per la restituzione del plico raccomandato al mittente. Poiché la norma parla di “invio” e non di “ricezione” devesi ritenere che l’adempimento sia sempre eseguito in modo rituale ed efficace col solo inoltro in una delle forme previste dalla norma, ciò indipendentemente dalla ricezione o ritiro. E’ appena il caso di dire che ove un atto sia da considerarsi “recettizio” ovvero che esplichi la sua validità solo allorchè venga ricevuto dal destinatario, la cosa deve risultare dalla normativa di riferimento in modo chiaro ed inequivocabile, sia nel diritto sportivo che in quello ordinario. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, conferma la decisione del GST della Toscana e ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

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