C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 08/03/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Polisportiva Bettolle avverso le seguenti decisioni assunte dal G.S.T. della Toscana; – ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) alla Società; – squalifica per tre giornate al Calciatore Schillaci Giuseppe, pubblicate con il C.U. n. 42 del 15/2/2018.

Reclamo proposto dalla Polisportiva Bettolle avverso le seguenti decisioni assunte dal G.S.T. della Toscana; - ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) alla Società; - squalifica per tre giornate al Calciatore Schillaci Giuseppe, pubblicate con il C.U. n. 42 del 15/2/2018.

A fronte delle decisioni del G.S.T. sopraindicate così motivate: - ammenda alla Società “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Recidiva”. - squalifica per tre gare effettive “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”, la Società reclamante, nel richiedere la riduzione delle sanzioni, dichiara in sintesi quanto segue: con riferimento alla squalifica inflitta al calciatore Schillaci conferma che questi si è reso effettivamente colpevole di un’azione fallosa nei confronti di calciatore avversario ma, affermando puramente e semplicemente che il tutto è accaduto “in un contesto tutt’ora dubbio”, chiede che la sanzione venga ridotta a due giornate. Rileva inoltre che il Calciatore avversario avrebbe compiuto fallo di reazione nei confronti dello Schillaci senza che il fatto sia stato rilevato dal D.G.. Per quanto riguarda l’ammenda irrogata ammette le proteste del pubblico in conseguenza dell’espulsione dello Schillaci, definite come domenicalmente consuete sui campi di gioco, e afferma, peraltro, che le offese profferite a fine gara non erano indirizzate all’Arbitro ma al Calciatore di parte avversa Soldani, colpevole di reiterati comportamenti offensivi e provocatori nei confronti di propri calciatori. Tali comportamenti sarebbero stati posti in essere in modo talmente abile da non essere rilevati dal D.G. se non in un’occasione. Ritiene quindi che l’arbitro abbia frainteso sul soggetto a cui le offese fossero indirizzate; peraltro nessun interesse avrebbe avuto la tifoseria della società reclamante ad insultare l’arbitro stante l’andamento positivo della gara. Le medesime argomentazioni e le conseguenti richieste venivano svolte, una volta avuta cognizione del supplemento reso dal D.G. alla Corte, nell’ambito della richiesta audizione che, si precisa, avviene a norma dell’art. 36, c. 6, del C.G.S. e non per gli effetti dell’art. 40, c.1, norma indicata sul reclamo ma che si riferisce ad altra, diversa, fattispecie. Il reclamo è da accogliere nei seguenti limiti. a) Squalifica al calciatore. l’Arbitro nel rapporto di gara scrive testualmente che il Calciatore Schillaci è stato espulso per “Condotta violenta (dopo aver fatto fallo, colpisce con un calcio il giocatore avversario)”. Ciò, già di per sé, postula che l’atto sia stato compiuto a gioco fermo, come lo stesso D.G. del resto conferma nel supplemento reso su richiesta della Corte (a gioco fermo per mio intervento). All’evento quindi si applica, anche per il costante orientamento di questa Corte in proposito, il disposto della lettera b), comma 4, dell’art 19 del C.G.S. che comporta, per gli atti violenti, la sanzione minima della squalifica per tre giornate di gara. La decisione sul punto è quindi da confermare. b) Ammenda alla Società. L’Arbitro fin dalla redazione del rapporto ha posto in evidenza, specificandole distintamente, che le offese, contrariamente a quanto affermato dal reclamo, non sono avvenute solo al termine della gara da parte di una ventina di persone, ma si sono protratte in più momenti nel corso dell’intera gara. Inoltre con il supplemento, del quale la Corte ritiene dover segnalare la chiarezza espositiva e la precisione del contenuto, l’Arbitro specifica che esse erano costantemente accompagnate dal richiamo alla sua persona: “arbitro”. Sulla sussistenza delle offese e delle minacce riportate dal D.G. non esistono dubbi che invece sorgono in ordine alla loro effettiva provenienza. Infatti se la Società, non nuova ad episodi del genere come attesta la contestazione della recidiva, ammette che, al momento dell’espulsione dello Schillaci, “....i propri sostenitori abbiano messo in atto le solite esclamazioni che ogni domenica si sentono nei campi di gioco nei confronti del D.G........” è altrettanto vero che l’andamento della gara non può escludere che la tifoseria avversaria non si sia resa, da parte propria, protagonista di offese e minacce. Si osserva a tal fine che la Polisportiva Bettolle è stata sempre in vantaggio nel corso della gara giungendo a conseguire il due a zero in proprio favore, subendo solo al 36’ del II tempo una rete, senza che il risultato sia poi cambiato. Esiste quindi sul punto quel ragionevole dubbio che induce la Corte a riesaminare, in via equitativa, la sanzione irrogata sia pur tenendo in debito conto la recidività del comportamento dei sostenitori della reclamante. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana (non più Commissione Disciplinare dall’11 agosto 2015, n.d.r), in parziale accoglimento del reclamo, conferma la squalifica inflitta al Calciatore Schillaci Giuseppe per 3 (tre) giornate di gara, riducendo l’ammenda inflitta alla società ad € 150,00 (centocinquanta). Dispone la restituzione della tassa ove acquisita.

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