C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 15/03/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 42 del 15.02.2018 Esito gara del 02.02.2018 ASD Pontassieve – USD Virtus Calcio Poggibonsi

Oggetto: C.U. n. 42 del 15.02.2018 Esito gara del 02.02.2018 ASD Pontassieve – USD Virtus Calcio Poggibonsi

Reclamo USD Virtus Calcio Poggibonsi Con reclamo tempestivamente proposto l‟U.S.D. Virtus Calcio Poggibonsi impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di seguito riportata, pubblicata nel C.U. n. 42 del 15.02.2018, con la quale è stata disposta la ripetizione della gara in epigrafe: Decisione del giudice sportivo 1. Gara: ASD Pontassieve/USD Virtus Calcio Poggibonsi del 02 febbraio 2018 (sospesa al 7° del s.t. sul risultato di 1-1). „Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 41 dell‟8 febbraio 2018; - il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali; RILEVATO che la gara in epigrafe è stata sospesa al 7° s.t. per mancanza dell‟energia elettrica; VISTA la richiesta avanzata dall‟ASD Pontassieve relativa al riconoscimento della mancata prosecuzione della gara per cause di forza maggiore; CONSIDERATO che l‟ASD Pontassieve ha instaurato il procedimento ai sensi dell‟art. 55, comma 2, delle NOIF rispettando tutte le modalità procedurali previste; ESAMINATA la dichiarazione rilasciata dal Dirigente Scolastico dell‟Istituto di Istruzione Superiore „Ernesto Balducci‟ di Pontassieve (Firenze) presso il quale si trova la palestra destinata allo svolgimento della gara, circa il disservizio elettrico che ha interessato l‟intero complesso dalle ore 22,30 del 2.02.2018 sino alle ore 11,30 del 03.02.2018; PQM il Giudice sportivo Territoriale, accoglie la richiesta avanzata dall‟ASD Pontassieve di Pontassieve (Firenze) relativa al riconoscimento di motivi di causa di forza maggiore per la mancata prosecuzione della gara in epigrafe e trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti di rito circa una nuova disputa dell‟incontro. Ordina non addebitarsi la tassa‟. La reclamante ritiene siffatta decisione non coerente con le norme del codice di giustizia sportiva contenute nell‟art. 17 (sanzioni inerenti la disputa delle gare), che, al comma 1, prevede che la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti e situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-6, trattandosi di campionato di calcio a 5.

Evidenzia inoltre la reclamante che tale responsabilità sussiste non solo nel caso in cui l‟evento che ha determinato il mancato svolgimento della gara sia stato determinato da una condotta dolosa o colposa della squadra ospitante, ma anche a titolo di responsabilità oggettiva e, quindi, a prescindere da ogni accertamento sulla prevedibilità dell‟evento e sulla colpevole (o dolosa) condotta della società ospitante. Sotto questa prospettiva, pertanto, non assume alcuna rilevanza che la gestione o la proprietà dell‟impianto sportivo utilizzato per lo svolgimento della gara sia di terzi, poichè la ratio della norma è quella di garantire il corretto svolgimento della competizione sportiva. Rileva ancora la reclamante che, nel caso di specie, il campo in cui è stata disputata la partita, fino alla sospensione, è quello dichiarato dalla società Pontassieve per lo svolgimento delle gare ufficiali (non trattandosi, quindi, di campo „occasionale‟), per cui la stessa deve, in attuazione dei principi sopra esposti, ritenersi responsabile del mancato regolare svolgimento della gara. Sottolinea, infine, che la documentazione presentata dal Pontassieve non esonera in alcun modo la società dalle sue responsabilità, non sussistendo i presupposti della causa di forza maggiore, vuoi perché il dirigente responsabile della squadra del Pontassieve e il custode della struttura erano sprovvisti delle chiavi del contatore; vuoi perché l‟arbitro ha verificato e confermato che il black out era delimitato alla sola struttura (comprendente la palestra e l‟Istituto scolastico), mentre le pubbliche vie e le abitazioni nei dintorni era provviste di energia. Chiede pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, dichiararsi non sussistere i presupposti per la declaratoria di causa di forza maggiore e l‟annullamento del provvedimento che dispone la ripetizione della gara. La Corte, acquisito il fascicolo di prima istanza, esaminato il reclamo, decide come segue. Il reclamo è inammissibile. Il gravame proposto non può essere preso in esame dalla Corte, in quanto sprovvisto del cedolino postale (raccomandata) attestante l‟invio della copia del reclamo medesimo alla controparte – ASD Pontassieve‟. Lo stesso è stato inviato, alla controparte, successivamente al reclamo e quindi non rispettando i termini di trasmissione del gravame che, si ricorda , il codice di giustizia indica come perentori (art.38 comma 6) L‟art. 46, comma 5, C.G.S., stabilisce infatti che „ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente , a norma dell‟art. 38, comma 7. L‟attestazione dell‟invio deve essere allegata al reclamo‟. Non si può, dunque, al proposito non rilevare che le norme appena citate prevedono chiaramente ed inequivocabilmente (tramite l‟utilizzo del verbo „dovere‟) l‟obbligo - per la parte che intende proporre reclamo - di inviare il reclamo stesso alla controparte, nei casi in cui la domanda sia finalizzata a modificare il risultato conseguito sul campo; ciò, evidentemente, al fine di consentire alla parte contrapposta, portatrice di un interesse a contraddire, di prendere posizione sui fatti oggetto di reclamo e, in particolare, sulle questioni sollevate dalla reclamante nei tempi stabiliti. P.Q.M. la C.S.A.T.T., per i motivi sopra esposti: - dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla USD Virtus Calcio Poggibonsi; - ordina l‟addebito della tassa di reclamo;

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