C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 15/03/2018 – Delibera – Reclamo della A.F. Firenze Calcio a 5 avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il tesserato Benedetti Gabriele con una squalifica fino al 01/05/2018. C.U. n. 40 del 01/02/2018.

Reclamo della A.F. Firenze Calcio a 5 avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il tesserato Benedetti Gabriele con una squalifica fino al 01/05/2018. C.U. n. 40 del 01/02/2018.

Nel corso della gara “ San Giusto – Firenze Calcio” valevole per il campionato Regionale Femminile di calcio a 5 il tesserato in oggetto , in qualità di massaggiatore del Firenze Calcio, veniva allontanato dal campo per aver poggiato una mano sul petto del D.G. e per essersi rifiutato di restituire il cartellino rosso che era caduto in terra. Per tale condotta il sig. Benedetti Gabriele veniva sanzionato con una squalifica di tre mesi. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Firenze Calcio, lamentandosi di quanto descritto dal G.S. in merito al provvedimento preso nei confronti del proprio tesserato. Infatti secondo la reclamante il sig. Benedetti non avrebbe mai sfiorato l‟arbitro ne trattenuto il cartellino caduto per terra. La sola contestazione accettata è quella relativa alle proteste per l‟ammonizione ad una giocatrice della propria squadra.

L‟arbitro nel supplemento di rapporto descrive dettagliatamente lo svolgimento dei fatti contestati, dichiarando che il tesserato in questione, dopo l‟ammonizione della calciatrice della società reclamante, si avvicinava al D.G. poggiandogli la mano destra sul petto e tenendola per circa 3-4 secondi con atteggiamento aggressivo. Inoltre, mentre annotava sul taccuino il n. della giocatrice ammonita, gli cascava il cartellino rosso che veniva raccolto dal sig. Benedetti. Quest‟ultimo raccoglieva il cartellino tenendolo saldamente tra l‟indice e il pollice della mano, impedendo al D.G. di rientrarne in possesso. Tale azione veniva ripetuta per 2/3 volte prima di procedere alla restituzione. Questa Corte di Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti del procedimento, ritiene provata la condotta ascritta al tesserato in questione. Infatti il supplemento di rapporto dell‟arbitro appare molto preciso nel descrivere la medesima. La reclamante invece si sofferma molto sulle proteste, che peraltro non nega, ma si limita semplicemente a negare il contatto fisico con l‟arbitro e la trattenuta del cartellino. La sanzione conseguente alla condotta ascritta al tesserato in questione appare congrua. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa.

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