C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 15/03/2018 – Delibera – Reclamo proposto dall‟A.S.D. Rifredi 2000 in opposizione alla sanzione dell‟ammenda di € 500,00 inflittale dal G.S.T. della Toscana. (C.U. n. 42 del 15.2.2018).

Reclamo proposto dall‟A.S.D. Rifredi 2000 in opposizione alla sanzione dell‟ammenda di € 500,00 inflittale dal G.S.T. della Toscana. (C.U. n. 42 del 15.2.2018).

Quanto riportato sul rapporto reso dal D.G. della gara Virtus Comeana / Rifredi 2000, disputata in data 11.2.2018, ovvero “Al fischio di inizio, un gruppo di tifosi chiaramente identificabili come sostenitori della Società Rifredi 2000 accendeva un fumogeno di colore giallo dietro ad una delle porte fuori dal terreno di gioco. I suddetti fumogeni non impedivan l‟inizio della gara ed il prosieguo della stessa”, ha determinato il G.S. ad assumere il provvedimento soprandicato che è così motivato: “Euro 500,00 Rifredi 2000. Per accensione di un fumogeno all‟interno dell‟impianto sportivo senza conseguenze” Il legale rappresentante della Società, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto ha, nel corso delle richiesta audizione, descritto con dovizia di particolari la zona circostante il terreno di gioco che è recintato da una rete, affermando che l‟accensione è avvenuta a circa venti metri dalla recinzione. L‟accurata descrizione dei luoghi, non disgiunta dal fatto che l‟Arbitro nel supplemento reso ha affermato che l‟accensione è avvenuta “appena fuori dalla recinzione che delimita il recinto di gioco” ha suggerito alla Corte di rivolgere al D.G. un‟ulteriore richiesta di chiarimenti, alla quale l‟ufficiale di gara ha, per le vie brevi, così risposto: “ Il fumogeno è stato acceso dietro ad una delle due porte appena fuori dalla recinzione, fuori dall‟impianto”. Cosi chiarito l‟avvenimento il Collegio è in grado decidere. La materia è regolata dal comma 3 dell‟art. 12 del C.G.S. il quale imputa alle Società la responsabilità in ordine all‟introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecinico di qualsiasi tipo. Due quindi sono i fatti che determinano la responsabilità delle Società sul punto: - il primo è costituito dalla semplice introduzione del materiale pirotecnico; - il secondo, che l‟accensione avvenga all‟interno degli impianti (negli impianti). Nel caso che ci occupa nessuna delle due ipotesi si è verificata, essendo pacifico che il fumogeno non è stato introdotto nell‟impianto così come è altrettanto certo che l‟accensione non è avvenuta nel recinto di gioco (la norma infatti indica che essa si deve verificare ”... negli impianti sportivi”). Certo è che la normativa dovrebbe essere riformulata, o quanto meno chiarita, a livello dilettantistico stante le peculiarità delle gare della L.N.D. e la struttura organizzativa delle Società. In ogni caso appare opportuno e necessario che gli Arbitri nel redigere, nei casi di specie, il rapporto siano assolutamente chiari e precisi al fine di permettere agli Organi giudicanti di pronunciarsi su fatti di cui abbiano certezza e senza che si verifichino, a carico delle Società, le problematiche causate dall‟instaurare un contenzioso. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, pronunciandosi in via definitiva, accoglie il reclamo e per l‟effetto annulla la delibera impugnata. Tassa restituita ove acquisita.

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