C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 29/03/2018 – Delibera – Gara Pianese – San Miniato (3-4) Del 25/02/2018.Torneo Esordienti a 9. In C.U. n.39 del 28/02/2018 Delegazione provinciale di Siena.

Gara Pianese – San Miniato (3-4) Del 25/02/2018.Torneo Esordienti a 9. In C.U. n.39 del 28/02/2018 Delegazione provinciale di Siena.

Reclama la società Pianese avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. Euro 300,00 PIANESE A.S.D. Il DG riferisce che fin dall'inizio della gara erano presenti, sul terreno di gioco, persone non legittimate a starvi e che lo stesso è accaduto anche a fine gara (si trattava dei giocatori della successiva partita di serie D coi loro accompagnatori). Tale ultima infrazione era occorsa a dispetto del fatto che il DG aveva richiesto la chiusura dei cancelli. Gli anzidetti estranei unitamente ai dirigenti anche essi sanzionati nel presente CU, si rendevano responsabili di intemperanze concretatesi in pesanti offese all'indirizzo del DG. Anche i tifosi, dal canto loro, rivolgevano minacce all'indirizzo del DG che, a causa della complessiva situazione determinatasi, si decideva a chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine. Una volta sopraggiunte queste ultime, l'arbitro lasciava gli impianti. La presente motivazione va letta in connessione con quanto altro riportato in relazione alla gara in epigrafe nell'odierno comunicato.

A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 4/2018 FORTI PAOLO (PIANESE ASD). Per avere tenuto un comportamento non consono con ripetute proteste e offese anche gravi all'indirizzo del DG. Una volta allontanato reiterava le offese e, a dispetto del suo allontanamento, a fine gara veniva notato dal DG all'interno del terreno di gioco. Richiesto dal DG di indicare chi fosse una persona che lo minacciava (eventualmente un tesserato), si rifiutava di farlo. La presente motivazione va letta in connessione a quanto altro è riportato nell'odierno comunicato in relazione alla gara in epigrafe. A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 28/ 6/2018 ZILIANTI MASSIMILIANO (PIANESE A.S.D.) Per aver tenuto un comportamento non consono consistito in ripetute proteste e offese anche gravi rivolte al DG il quale riferisce, nel rapporto, di una sua istigazione alla tribuna "ad avere un comportamento aggressivo e offensivo" nei confronti dello stesso arbitro e del tutor che lo assisteva. Allontanato, dopo le continue proteste e apprezzamenti denigratori, porgeva la mano al DG e, una volta presa la mano di questo, la stringeva con forza con l'intenzione di provocargli dolore nel mentre gli rivolgeva altre offese. Una volta uscito dall'esterno del terreno di gioco reiterava le offese. La presente motivazione va letta in connessione a quanto riportato, in relazione alla gara in epigrafe, nell'odierno comunicato. La reclamante contesta sostanzialmente tutto il rapporto di gara dell’arbitro ponendo l’accento sulle precarie condizioni del terreno di gioco e giustificando ogni azione societaria e quella del pubblico volta alla salvaguardia della sicurezza dei giovanissimi calciatori. Per quanto attiene i tesserati rileva che nessun pericolo poteva rappresentare il Forti mentre per quanto attiene lo Zilianti contesta la stretta di mano vigorosa relazionandola al freddo pungente e alla mancanza di smorfie di dolore da parte dell’arbitro. In generale non giustifica il comportamento dei tesserati e del pubblico che certamente hanno agito nell’interesse dei calciatori viste le condizioni climatiche. La reclamante conclude per l’annullamento delle sanzioni ai propri tesserati e l’annullamento o riduzione della sanzione economica comminata. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto evidenziato nel precedente scritto: le offese ricevute, i soggetti responsabili, l’episodio della stretta di mano e comunque di avere ritenuto idoneo il terreno di gioco e quindi agibile per l’effettuazione della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale passa quindi in decisione.

In via preliminare occorre evidenziare che se l’arbitro ha deciso che la gara poteva essere effettuata non vi possono essere contestazioni sul punto in quanto è allo stesso D.G. che spetta l’ultima parola in proposito. I dirigenti delle società possono non fare partecipare i propri atleti alle gare, assumendosi in tal caso ogni conseguenza disciplinare relativa. Sempre in via preliminare, in linea generale, la Corte rileva che trattandosi di gara con atleti giovanissimi, i dirigenti e gli allenatori devo essere i primi a dare l’esempio di correttezza e di educazione umana e sportiva. Per quanto attiene il merito, il Collegio, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che l’elemento scatenante di tutta la situazione sia da collegarsi al fatto che, stante la condizioni del terreno di gioco non ottimali in virtù della neve presente, i dirigenti e il pubblico non avrebbero voluto che la gara venisse disputata in virtù della giovane età degli atleti. Tuttavia, come ricordato in sede di premessa, la decisione in tal senso è demandata unicamente all’arbitro per cui ogni protesta o contestazione sul punto non può trovare albergo in sede di gravame. In relazione ai singoli capi di imputazione che, si ricorda, sono gli unici motivi di appello, la difesa della reclamante non appare particolarmente incisiva tanto da concludere in maniera contraddittoria precisando che “…la società non giustifica il comportamento sia del dirigente che del pubblico, ma certamente si pone a tutela della salute dei ragazzi, contestando la fiscalità del sig. Arbitro e del tutor…”, chiedendo in definitiva l’annullamento delle sanzioni per i dirigenti (quindi allenatore compreso) e l’annullamento o riduzione della sanzione economica. Il Collegio rilevato quanto evidenziato dagl’atti, ritiene che la sanzione economica debba essere confermata così come l’inibizione al dirigente sig. Forti Paolo, mentre per quanto attiene la posizione del sig. Zilianti Massimiliano, questo Giudice evidenzia che il suo comportamento va ben oltre quella che deve essere la sua funzione di allenatore, ovvero del soggetto deputato a stare per la maggior parte del tempo insieme ai giovanissimi atleti, ed anzi proprio l’atteggiamento tenuto in generale e in particolare nei confronti dell’arbitro lo pongono in una posizione assolutamente deficitaria in tema di scusanti per quanto posto in essere. In altri termini, come più volte ripetuto da questo Collegio, i giovani atleti vedono nel loro allenatore la figura di riferimento, quindi ogni azione e ogni parole pronunciata fuori dalla sua funzione di educatore sportivo, crea negli stessi atleti il convincimento che tale atteggiamento possa essere lecito nell’ambito sportivo e ciò costituisce l’esatto contrario di quanto invece dovrebbe essere la regola. Da quanto esposto la posizione del sig. Zilianti deve essere rivalutata nell’ambito della reformatio in peius attribuita a questo Organo giudicante, nella misura riportata in parte motiva. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo relativamente al gravame sulla sanzione economica inflitta alla Società Pianese e all’inibizione del sig. Forti Paolo e, in virtù di quanto evidenziato nella narrativa del presente atto relativamente al sig. Zilianti Massimiliano, cassa la squalifica fino al 28/06/2018 inflittagli dal G.S. e lo squalifica altresì fino al 28/10/2018. Dispone l’addebito della tassa di reclamo.

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