C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 29/03/2018 – Delibera – Reclamo della A.S.D. Pergine avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 250,00. C.U. n. 44 del 01/03/2018.

Reclamo della A.S.D. Pergine avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 250,00. C.U. n. 44 del 01/03/2018.

Durante la partita “ Lorese – Pergine” valevole per il campionato di seconda categoria l’arbitro veniva continuamente insultato dai sostenitori del Pergine ed inoltre, a fine gara, alcuni calciatori, sempre del Pergine, uscendo dal loro spogliatoio colpivano con delle pedate la porta dello spogliatoio arbitrale. Per tali motivi la società del Pergine veniva sanzionata con una ammenda di euro 250,00.

Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società sanzionata, dichiarandosi totalmente estranea ai fatti contestati. Infatti secondo la reclamante i fatti in contestazione sarebbero da addebitare totalmente alla società della Lorese. Il D.G. avrebbe totalmente confuso le due squadre. A riprova della propria tesi la reclamante sostiene che lo spogliatoio dell’arbitro era situato accanto a quello della squadra di casa e non viceversa come dichiarato dallo stesso D.G. nel suo referto. Per tale motivo la società chiede l’annullamento del provvedimento. L’arbitro nel suo supplemento di rapporto gara conferma quanto sostenuto dalla reclamante, scusandosi per l’errore commesso, avendo confuso la squadra ospitante con quella ospitata. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti del procedimento e preso atto della dichiarazione del D.G. che si scusa per l’errore commesso nel confondere la condotta dei tifosi e dei giocatori della Lorese Calcio addebitandoli a quelli della Pergine, accoglie il reclamo e annulla la decisione del G.S. Allo stesso tempo però rinvia gli atti al G.S.T. affinchè si pronunci sulla condotta dei sostenitori e dei calciatori della Lorese Calcio. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.

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