C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/04/2018 – Delibera – Gara La Querce – G.S. Querceto (1-2) del 18.03.2018. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 50 del 22 marzo 2018 C.R. Toscana.

Gara La Querce – G.S. Querceto (1-2) del 18.03.2018. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 50 del 22 marzo 2018 C.R. Toscana.

Reclama l‟A.S.D. Gruppo Sportivo Querceto avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per la Toscana: -“A CARICO ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 6/5/2018 AMBROSIO LUIGI ANTONIO (GRUPPO SPORTIVO QUERCETO) Entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa.” -“A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 6/5/2018 CALZOLARI MATTERO (GRUPPO SPORTIVO QUECETO) Entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa.” La Società reclamante, avverso le due summenzionate sanzioni, propone due ricorsi autonomi, ancorché identici nelle motivazioni, che vengono in questa sede esaminati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva in quanto le sanzioni traggono origine dal medesimo fatto. In particolare l‟A.S.D. Gruppo Sportivo Querceto dapprima precisa che l‟allontanamento dei due propri tesserati non sarebbe stato conseguente all‟episodio indicato nel referto di gara, bensì riferibile ad altro fatto. Rileva inoltre come appaia poco verosimile che entrambi i soggetti abbiano pronunciato contemporaneamente la medesima frase irriguardosa all‟indirizzo dell‟Arbitro, per di più, per quanto riguarda il Calzolari, in realtà l‟Arbitro avrebbe allontanato un calciatore anziché quest‟ultimo, incorrendo così in uno scambio di persona. Infine la Società reclamante lamenta la mancanza di una uniformità di giudizio rispetto ad altre squalifiche comminate dal G.S.T. ad un dirigente e ad un calciatore della squadra avversaria. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest‟ultimo confermava integralmente quanto già riportato nel proprio referto, precisando tuttavia che le frasi pronunciate dai due tesserati, ancorché di tenore simile, non erano ovviamente identiche, infine puntualizzava di non essere incorso in alcun errore di persona in quanto il soggetta allontanato corrispondeva con assoluta certezza al Calzolari Matteo. Il Collegio osserva preliminarmente come non abbia alcun rilievo l‟episodio di gara da cui sia scaturita la condotta sanzionata in quanto solo quest‟ultima deve essere oggetto di riesame e non i presupposti che possono in un qualche modo averla determinata. Ciò premesso, le sanzioni comminate appaiono congrue all‟addebito contestato, confermato dal D.G. anche in sede di supplemento, risultando altresì conformi ai precedenti di questa Corte in relazione ad episodi simili. Circa il supposto scambio di persone riguardante il Calzolari, lo stesso risulta superato in quanto inesistente secondo le dichiarazioni rese dall‟Arbitro in sede di supplemento, dichiarazioni alle quali, ai sensi dell‟art. 35 C.G.S., deve essere necessariamente attribuita fede privilegiata. Infine la lamentata difformità con altre sanzioni comminate dal G.S.T. non può essere ovviamente valutata da questa Corte la quale deve invece esclusivamente limitarsi a valutare la congruità delle sanzioni impugnate, nonché la conformità di queste ultime ai precedenti giurisprudenziali, qualità entrambe sussistenti nel caso di specie. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge i reclami. Dispone addebitarsi la relativa tassa di reclamo.

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