C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/04/2018 – Delibera – Gara U.S.D. Don Bosco Fossone – Cascina A.S.D. (1-2) del 24.02.2018. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n. 44 dell’01 marzo 2018 C.R. Toscana.

Gara U.S.D. Don Bosco Fossone – Cascina A.S.D. (1-2) del 24.02.2018. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n. 44 dell’01 marzo 2018 C.R. Toscana.

Reclama l’U.S.D. Don Bosco Fossone avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 15/6/2018 POLITI ALESSANDRO (DON BOSCO FOSSONE) Al termine della gara si avvicinava al D.G. protestando e nel contempo gli poggiava entrambe le mani sul petto facendo indietreggiare l‟Arbitro di un passo, pur senza procurargli dolore.” La Società reclamante nel proprio gravame, pur deprecando la condotta del proprio calciatore, tuttavia chiede una riduzione della sanzione anche in ragione di un periodo di difficoltà personali attraversato dal medesimo. Richieste osservazioni integrative al D.G., quest‟ultimo confermava quanto già riportato nel proprio referto, precisando però che il calciatore si presentava nello spogliatoio arbitrale scusandosi e mostrandosi visibilmente amareggiato per l‟accaduto. Pur premettendo che eventuali difficoltà di origine personale non possono in alcun modo giustificare la condotta posta in essere dal Politi Alessandro, il Collegio ha in ogni caso l‟obbligo di valutare la congruità della sanzione rispetto all‟addebito contestato. Orbene nel caso di specie l‟entità della sanzione risulta in effetti eccessiva e deve essere rimodulata. Infatti il calciatore si è “limitato” ad appoggiare le mani sul petto del D.G., dovendosi in sostanza escludere un intento violento da parte dello stesso, prova ne sia che l‟Arbitro indietreggiava solo di un passo e l‟azione del Politi, pur essendo certamente censurabile, appare più che altro determinata da una mancanza di riguardo nei confronti del D.G., tanto più che il calciatore a fine gara porgeva le proprie scuse al medesimo D.G. il quale tra l‟altro precisa come questi nell‟occasione si mostrasse “visibilmente amareggiato”. Tali circostanze fanno ritenere quindi che il gesto sia stato originato più che altro da un impeto momentaneo verosimilmente legato anche alla tensione derivante dalla gara appena conclusa ma che – giova ripetere – non vi fosse alcuna reale volontà di arrecare danno o nocumento all‟Arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica fino a tutto il 01.05.2018. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

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