C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/04/2018 – Delibera – Reclamo G.S. Staffoli A.S.D. Avverso Inibizione Signor Iannello Giorgio Fino Al 16\5\2018 (C.U. N° 44 Del 14\3\2018)

Reclamo G.S. Staffoli A.S.D. Avverso Inibizione Signor Iannello Giorgio Fino Al 16\5\2018 (C.U. N° 44 Del 14\3\2018)

Propone rituale reclamo il GS Staffoli ASD avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Pisa con la seguente motivazione: “Espulso per offese al DG entrava in campo minacciando un‟aggressione. Allontanandosi reiterava le pesanti offese e minacce nei confronti del DG. Uscito dal recinto di gioco reiterava tali condotte. Tale comportamento istigava successivamente una reazione del pubblico all‟indirizzo del DG”. La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, contesta l‟episodio ed in particolare il tentativo di aggressione, affermando che il signor Iannello non si sia avvicinato ad DG a meno di 6-7 metri, contesta altresì le minacce reiterate. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. Il DG nel supplemento conferma quanto già scritto, e, in relazione al tentativo di aggressione ritiene che il signor Iannello fosse intenzionato in tal senso, salvo poi desistere. I fatti non sono in discussione stante la prova privilegiata che il rapporto ed il supplemento costituiscono nel nostro ordinamento. I fatti così come descritti avrebbero potuto meritare anche una sanzione superiore, se il primo giudice avesse effettivamente ritenuto reale il tentativo di aggressione. Con tutta evidenza la descrizione effettuata dal DG non ha indotto il primo giudice a ritenere effettivo il tentativo e, del resto, la distanza indicata dalla reclamante (e confermata dal DG nel supplemento di rapporto) di circa 6 metri tra lo Iannello e l‟arbitro, fa ritenere che il tentativo di aggressione non fosse reale. Tuttavia l‟insieme dei comportamenti del dirigente, le frasi offensive e minacciose reiterate in due distinte occasioni, confermate dal DG anche in sede di supplemento, fanno ritenere congrua la sanzione comminata. P.Q.M. La C.A.S.T respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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