C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – 109 Reclamo S.S. Audace Galluzzo A.S.D. Avverso Squalifica Burgnich Lorenzo Per 3 Gg. (C.U. N. 50 Del 22\3\2018)

109 Reclamo S.S. Audace Galluzzo A.S.D. Avverso Squalifica Burgnich Lorenzo Per 3 Gg. (C.U. N. 50 Del 22\3\2018)

Propone rituale reclamo la S.S. Audace Galluzzo avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, contesta l‟episodio sostenendo che il campo allentato dalla pioggia incessante ed ai liniti della praticabilità, avrebbe indotto il DG a ritenere ben più grave un contatto leggero ritenendolo atto di violenza. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L‟Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, ribadendo che il calciatore a gioco fermo aveva nel frangente scalciato un giocatore a terra, ritenendolo responsabile di una entrata pericolosa su un suo compagno di squadra. Il comportamento descritto da DG rientra a tutti gli effetti nella casistica di condotta violenta che la norma intende punire.

Il gioco era fermo e la dinamica descritta non lascia dubbi in proposito. Il fatto che il calciatore abbia lasciato il terreno di gioco senza alcun tipo di protesta non attenua certo il comportamento, rientrando nella normale condotta che un tesserato deve tenere allorchè viene allontanato dal campo, nel caso non lo faccia subisce una ulteriore sanzione per tale comportamento. La sanzione irrogata, in assenza di conseguenze per l‟avversario, è il minimo edittale per la condotta violenta e va quindi confermata. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo riduce ed ordina incamerarsi la tassa relativa

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it