C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 36 del 28.02.2018 Reclamo della G.S. Floragafir Bellariva avverso la squalifica inflitta all‟allenatore Gionni Pietro fino al 28.10.2018 (otto mesi).

Oggetto: C.U. n. 36 del 28.02.2018 Reclamo della G.S. Floragafir Bellariva avverso la squalifica inflitta all‟allenatore Gionni Pietro fino al 28.10.2018 (otto mesi).

Con tempestivo e rituale reclamo la società G.S. Floragafir Bellariva impugna la squalifica inflitta all‟allenatore Gionni Pietro dal G.S. Firenze fino al 28 ottobre 2018, con la seguente motivazione: „Allontanato per aver invaso il terreno di gioco offendendo il D.G., successivamente reiterava la condotta offensiva avvicinandosi con fare intimidatorio al viso dell‟arbitro per poi spingerlo con forza ripetutamente sul petto senza provocargli comunque conseguenze‟. La reclamante contesta la decisione impugnata, evidenziando che il comportamento dell‟allenatore, comunque mai offensivo nei confronti del direttore di gara, è stato determinato dal timore che il giocatore Hinostroza Quispe Cristian Luis si fosse gravemente infortunato in occasione di uno scontro di giuoco - testa contro testa – avvenuto con calciatore della compagine avversaria. Evidenzia, inoltre, che lo stato di apparente svenimento del suddetto calciatore, unitamente al mancato tempestivo intervento del direttore di gara, ha fatto sì da indurre il sig. Gionni a soccorrere il calciatore medesimo. Rileva, dunque, che l‟ingresso dell‟allenatore sul terreno di giuoco è stato indotto dal mancato intervento del direttore di gara e, soprattutto, dal timore che il calciatore Hinostroza avesse subito, in conseguenza dell‟impatto avvenuto tra i calciatori, gravi lesioni fisiche stante l‟apparente stato di svenimento di quest‟ultimo. A riprova dell‟esistenza delle lesioni la società produce certificazione medico sanitaria. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, richiesto ed acquisito anche un supplemento di rapporto dal direttore di gara, così decide. Preliminarmente occorre rilevare che la reclamante ha omesso di formulare alla Corte le proprie richieste conclusive, per cui non è dato sapere se la finalità perseguita con il gravame sia quella volta ad ottenere l‟annullamento della sanzione, ovvero una riduzione dell‟entità della sanzione. È pur vero, tuttavia, che dal contenuto del reclamo si può evincere, con uno sforzo interpretativo, che le contestazioni svolte dalla reclamante siano finalizzate ad ottenere, comunque, una riforma del provvedimento impugnato (vuoi nel senso dell‟annullamento, vuoi nel senso di una riduzione dell‟entità della sanzione) della sua entità. Fatta questa premessa, il ricorso merita parziale accoglimento. Le considerazioni e le argomentazioni svolte dalla reclamante e poste a sostegno del reclamo appaiono per lo più infondate, in quanto è noto il principio regolamentare che attribuisce al direttore di gara, e solo a lui, il potere discrezionale di intervenire in occasione di uno scontro di gioco. Il mancato o il tardivo intervento del direttore di gara non può e non deve legittimare (salvo situazioni di eccezionale gravità) i tesserati a contravvenire alla regola di carattere generale posta a presidio del buon andamento del gioco e, soprattutto, dell‟autorità arbitrale. E‟ chiaro, dunque, che in caso di violazione del richiamato principio, salvo come detto situazioni di eccezionale gravità (non ravvisabili nel caso di specie), segua l‟applicazione, a carico del tesserato responsabile, delle sanzioni previste dalla normativa federale, per cui sotto questa prospettiva la condotta posta in essere dall‟allenatore merita reprimenda, considerato, peraltro, che contrariamente a quanto sostenuto, lo stesso risulta aver più volte offeso pesantemente il direttore di gara con fare aggressivo e intimidatorio. Giova, tuttavia alla reclamante la circostanza, specificata dal direttore di gara nel supplemento reso alla Corte, di non essersi reso nell‟immediatezza conto della gravità dell‟infortunio occorso al calciatore, circostanza che appare manifestare - ad avviso della Corte - una minore intensità, sotto il profilo psicologico, della intenzione e volontà dell‟allenatore di violare il precetto legale, essendo quest‟ultimo proiettato a soccorrere il calciatore rimasto a terra privo di sensi. Tali considerazioni, dunque, determinano l‟accoglimento del reclamo proposto e la parziale riduzione dell‟entità della sanzione inflitta a carico del Gionni. Sanzione come da dispositivo. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla G.S. Floragafir Bellariva, riduce la sanzione inflitta all‟allenatore Gionni Pietro al 28 agosto 2018 (sei mesi); - ordina non disporsi l‟addebito della tassa di reclamo.

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