C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 40 del 21.03.2018 Reclamo dell‟U.C.D. Spavaldiserchio avverso la squalifica inflitta all‟allenatore Ciardiello Antonio dal G.S. Lucca fino al 22.11.2018 (otto mesi)

 

Oggetto: C.U. n. 40 del 21.03.2018 Reclamo dell‟U.C.D. Spavaldiserchio avverso la squalifica inflitta all‟allenatore Ciardiello Antonio dal G.S. Lucca fino al 22.11.2018 (otto mesi)

Con tempestivo e articolato reclamo la società UCD Spavaldiserchio impugna la squalifica inflitta - fino al 22 novembre 2018 (otto mesi) - all‟allenatore Ciardiello Antonio dal Giudice Sportivo di Lucca, con la seguente motivazione: „Allontanato per essere entrato sul terreno di gioco indebitamente e in modo aggressivo e per avere protestato contro una decisione Arbitrale, si rifiutava di uscire insultandolo per motivi di razza e colore con l‟espressione (Nero di merda, torna al tuo paese Arbitro di merda; profferendo altresì la frase „Accidenti a tutti i Lucchesi e a chi ti ci ha mandato‟). Una volta uscito dal terreno di gioco reiterava gli insulti‟. La reclamante contesta la decisione impugnata premettendo che la gara tra Spavaldiserchio e Folgor Marlia del 17 marzo 2018 si è svolta nella maniera più corretta e sportivamente disciplinata da parte dei giocatori in campo, nonostante una direzione di gara apparsa sin dall‟inizio inadeguata per entrambe le compagini. Evidenzia, inoltre, che il gesto dell‟allenatore Ciardiello è avvenuto dopo circa 50‟ di direzione di gara e in conseguenza di continui errori grossolani da parte dell‟arbitro, da ritenersi „ai limiti della sopportazione‟. Conferma, altresì, che il Ciardiello è entrato in campo per protestare nei confronti dell‟arbitro e per dargli „dell‟incompetente‟, anche se, precisa, ciò è avvenuto in maniera non aggressiva. Nega, in conclusione, di aver rivolto al direttore di gara frasi dal tenore discriminatorio. Chiede, dunque, dichiararsi in via preliminare che l‟allenatore non ha in alcun modo rivolto insulti all‟indirizzo dell‟arbitro per motivi di razza e colore; in via subordinata, insiste per la riduzione della sanzione, da parametrarsi in ragione dell‟indebito ingresso in campo. Formula, infine, in via istruttoria richiesta di audizione di alcuni soggetti tesserati (ivi compreso il Ciardiello) e non, richiedendo altresì l‟acquisizione di un supplemento di rapporto al direttore di gara e la convocazione di quest‟ultimo dinanzi alla Corte. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, richiesto ed acquisito anche un supplemento di rapporto dal direttore di gara, delibera quanto segue. Occorre anzitutto premettere che non può darsi luogo allo sfogo delle prove orali richieste dalla reclamante con l‟impugnativa, in quanto irrituali e non ammissibili. Relativamente al Ciardiello, infatti, quest‟ultimo non risulta aver assunto la qualità di parte del procedimento, per cui, non avendo egli sottoscritto il reclamo, non può accogliersi la richiesta di audizione. Quanto alla richiesta di audizione dei soggetti tesserati e non, la richiesta appare palesare una vera e propria istanza di ammissione di prova per testi non ammessa dalla normativa federale per il caso in esame. Quanto infine alla richiesta di convocazione dell‟arbitro, anche quest‟ultima appare singolare e del tutto irrituale, essendo finalizzata, evidentemente, a realizzare in modo improprio un contraddittorio tra il direttore di gara e la stessa reclamante, ipotesi non ammessa dalla normativa federale. Nel merito, il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Occorre premettere che gli organi di Giustizia sportiva giudicano i ricorsi ai sensi e per gli effetti dell‟art. 35 C.G.S., a mente del quale il comma 1.1., applicabile ai procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, dispone che „i rapporti dell‟arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento di gare‟, ponendo in evidenza, pertanto, il carattere assolutamente privilegiato, all‟interno della gerarchia delle fonti di prova, dei rapporti anzidetti rispetto ad ogni altra deduzione. Dall‟esame dei rapporti arbitrali emerge in modo limpido la responsabilità dell‟allenatore per i fatti posti a fondamento della sanzione oggi impugnata. Gli atti di gara descrivono con puntualità, chiarezza, precisione e coerenza la condotta posta in essere dal Ciardiello, evidenziando l‟indebito ingresso in campo e il carattere aggressivo e intimidatorio di quest‟ultimo nei confronti dell‟arbitro L‟arbitro inoltre, espressamente richiesto sul punto dalla Corte, ha avuto modo di ribadire, nel supplemento di rapporto (richiesto dalla Corte) reso ai fini istruttori, il carattere discriminatorio delle espressioni rivoltegli dall‟allenatore al momento dell‟indebito ingresso sul terreno di giuoco. Tali dichiarazioni, sulla cui genuinità la Corte non ravvisa motivi di dubbio, appare in definitiva cristallizzare la responsabilità dell'allenatore anche per la condotta gravemente ingiuriosa e a stampo discriminatorio di cui sopra. Sanzione da ritenersi, pertanto, complessiva congrua. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: ñ respinge il reclamo proposto dalla U.C.D. Spavaldiserchio; ñ conferma la squalifica inflitta all‟allenatore Ciardiello Antonio fino al 22 novembre 2018 (otto mesi); ñ ordina disporsi l‟addebito della tassa di reclamo.

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