C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – Oggetto: reclamo della‟Associazione Sportiva Dilettantistica A.F. Firenze Calcio a 5 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Leone Lorenzo fino al 1/03/2019 (C.U. n. 44 del 1/03/2018).

Oggetto: reclamo della‟Associazione Sportiva Dilettantistica A.F. Firenze Calcio a 5 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Leone Lorenzo fino al 1/03/2019 (C.U. n. 44 del 1/03/2018).

 Il G.S.T. applicava al calciatore Leone Lorenzo la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 23 febbraio 2018, contro la società Verag Villaggio, con la seguente motivazione: “A seguito della sua sostituzione, in segno di stizza, calciava una bottiglia d'acqua parzialmente piena colpendo il D.G. Alla gamba dx, provocandogli lieve dolore. A fine gara assumeva contegno irriguardoso nei confronti dell'Arbitro.”. Ricorre l‟impugnante la quale afferma che il giocatore avrebbe colpito la bottiglietta senza aver alcuna intenzione di impattare il D.G. ed il contatto susseguente sarebbe avvenuto in maniera fortuita, per il mero rimbalzo dell'oggetto sulla panchina, senza che nel gesto fosse ravvisabile alcuna volontà lesiva. Non contestando né l'espulsione né la squalifica per proteste (il Leone si scusa per gli atteggiamenti successivi) la società conclude per la riduzione della squalifica comminata. Il reclamo merita parziale accoglimento. L'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. tramite supplemento acquisito in atti ha consentito di ridimensionare la portata di quanto accaduto. Nel supplemento il D.G., pur confermando l'impatto con la bottiglia, non replica in alcun modo alla supposta involontarietà del gesto e non esclude che il corpo contundente possa avere colpito precedentemente la panchina. In effetti il giocatore usciva per una sostituzione, non per una espulsione, e pertanto appare arduo ritenere che il medesimo nutrisse specifico risentimento nei confronti dell'arbitro. Lo stesso arbitro attribuisce il gesto di “stizza” “per l'esito della gara e per la sostituzione”. Ovviamente il comportamento censurabile assunto successivamente dal Leone può essere attribuito alla rabbia derivante da una espulsione considerata dal medesimo ingiusta in ragione dell'involontarietà del gesto. Risulta evidente che l'atteggiamento irruento e scomposto posto in essere dal giocatore sia meritevole di idonea sanzione, specialmente se associato al biasimevole comportamento successivo al colpo, ma al contempo appare verosimile che non vi fosse alcun dolo diretto contro D.G. per quanto concerne il contatto con la bottiglia. Il D.G. conferma esclusivamente il contatto “fisico” con l'oggetto ma, a parere di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - pur non esimendo il calciatore da una inevitabile censura sia per il modo provocatorio e minaccioso con il quale si è successivamente rivolto all'arbitro sia per la reiterazione dei comportamenti illeciti - non appare sussistere una piena volontà aggressiva nel colpo del Leone ma una residuale colpa. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell‟Associazione Sportiva Dilettantistica A.F. Firenze Calcio a 5 e riduce la squalifica inflitta al giocatore Leone Lorenzo fino al 1/04/2018 anziché fino al 1/03/2019. Dispone la restituzione della relativa tassa.

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