C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo della Polisportiva Antonio Bellani A.S.D., avverso l’ammenda comminata dal G.S.T. di € 1.000,00 (C.U. n. 50 del 22/03/2018).

Oggetto: Reclamo della Polisportiva Antonio Bellani A.S.D., avverso l'ammenda comminata dal G.S.T. di € 1.000,00 (C.U. n. 50 del 22/03/2018).

La Polisportiva Antonio Bellani A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti della società stessa, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell‟incontro esterno disputato, in data 18/03/2018, contro la Società ospitante U.S. Tirrenia. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per avere tesserato non identificato a fine gara, colpito con un calcio di lieve entità il D.G. ad una gamba”. Per quanto concerne la difesa, la società sottolinea l'abnormità dell'ammenda con riferimento ai fatti accaduti anche con riferimento alla categoria di appartenenza (2° categoria); ad avviso della stessa, qualora il tesserato fosse stato identificato non sarebbe stata comminata nessuna ammenda alla società. L'arbitro avrebbe fischiato la fine dell'incontro sei minuti prima della scadenza del tempo regolamentare giustificandosi successivamente, sulle eccezioni delle società, del mancato funzionamento dei cronometri; pertanto il D.G. riprendeva il gioco specificando che, oltre ai sei minuti mancanti, avrebbe recuperato altri 4 minuti. Il D.G. avrebbe in realtà fischiato il calcio di rigore a favore della squadra avversaria oltre il tempo di recupero concesso scatenando una inevitabile e comprensibile dei giocatori e dei dirigenti che lo avrebbero attorniato; in quella concitazione l'arbitro avrebbe mal interpretato anche un contatto involontario di lieve entità. Per tali ragioni insiste per la riduzione dell'ammenda irrogata. Il ricorso merita parziale accoglimento. La società ha argomentato quasi tutte le sue difese minimizzando i fatti che sono stati invece confermati nel supplemento arbitrale richiesto ed allegato in atti. Dunque accertati così gli avvenimenti, la commisurazione della sanzione disciplinare operata dal G.S.T. deve essere esclusivamente mitigata con riferimento all'addebito che si è limitato, come affermato dallo stesso D.G. ad un contatto “di lieve entità” e con riferimento alla categoria di appartenenza della società sanzionata. PQM La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, accoglie il reclamo e riduce l'ammenda ad € 500,00. Dispone la restituzione della tassa

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