C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – Reclamo proposto dall‟A.S.D. Sancascianese avverso la sanzione dell‟ammenda per € 650,00 inflittale dal G.S.T. presso la D.P. di Firenze. (C.U. n. 39 del 14.3.2018).

Reclamo proposto dall‟A.S.D. Sancascianese avverso la sanzione dell‟ammenda per € 650,00 inflittale dal G.S.T. presso la D.P. di Firenze. (C.U. n. 39 del 14.3.2018).

 “Per avere propri sostenitori offeso con frasi irriguardose il D.G. . I medesimi sostenitori durante lo svolgimento della partita incitavano i propri calciatori ad usare violenza nei confronti della squadra avversaria ed assumevano contegno gravemente denigratorio per motivi di razza nei confronti di un giocatore avversario”, questa la motivazione addotta dal G.S. di Firenze a fondamento del provvedimento disciplinare. Con il reclamo proposto la Società Sancascianese, attribuendo l‟entità della sanzione al comportamento razzista espresso dai propri tifosi, esclude che questo si sia verificato con la frase “Torna a fare il Ramadan” e, inoltre, che l‟urlo “Uuuuu…”, sarebbe da assimilare ad “un qualsiasi grido di esclamazione peraltro rivolto all‟intera compagine ospite”, considerato che “Il grido della scimmia è di solito un verso gutturale e difficilmente riproducibile, piuttosto del grido di scherno usato generalmente negli stadi contro gli atleti di colore che è di tutt‟altra natura”. L‟Arbitro, interpellato dalla Corte, ha integralmente confermato e precisato quanto accaduto nel corso della gara con il supplemento di rapporto portato a conoscenza della reclamante nel corso della richiesta audizione. Avuta cognizione del supplemento il rappresentante della Società, ribadito che la Società è intervenuta presso le famiglie dei giovani sostenitori al fine di evitare il ripetersi di tali fatti, insiste nella richiesta di una sensibile riduzione della sanzione. In camera di Consiglio la Corte così decide. I fatti sono pacificamente ammessi dalla reclamante la quale dopo averli definiti “deprecabili”, cerca delle attenuanti con argomentazioni assolutamente infondate. E‟ infatti indubbio che la frase “Torna a fare il Ramadan” abbia carattere a sfondo razzistico dato che attraverso il richiamo religioso si attua un evidente riferimento, non proprio in senso positivo, ad una diversa razza. E‟ altrettanto indubbio, a prescindere dall‟esame etologico del quale fa sfoggio la reclamante, che, proprio come è accaduto in altre occasioni, quell‟ululato – rivolto esclusivamente ad atleti colore – in varie gare di tutte le categorie è sinonimo di razzismo e come tale da sanzionato secondo norma. Ritiene comunque il Collegio rilevare che la Società ha svolto un intervento di dissuasione nei confronti delle famiglie degli autori delle offese, evidentemente ad essa ben noti, anche se d o p o lo svolgimento della gara, laddove la norma (art. 18, c. 5, C.G.S.) indica che le Società hanno l‟obbligo di avvertire il pubblico, p r i m a dell‟inizio di essa, che il rivolgere ai calciatori frasi razziste avrebbe comportato l‟applicazione di una sanzione pecuniaria a carico della Società (art. 18, c.1, lettera b del C.G.S.) Osserva ancora il Giudicante che il tutto si è svolto nell‟ambito del Campionato Allievi B Provinciale ovvero Calciatori infra quindicenni ai cui sostenitori – che, come nel caso di specie, risultano essere loro coetanei – deve essere insegnato da parte delle Società il pieno ed assoluto rispetto per arbitri ed avversari. Accertati in tal modo i fatti, al Collegio non rimane che esaminare il provvedimento impugnato sotto il profilo dell‟entità della sanzione nella cui determinazione ritiene dover tenere in debito conto il buon comportamento tenuto dalla reclamante anche in ambito processuale P.Q.M. la C.S.A.T della Toscana accoglie il reclamo e determina l‟ammenda nella misura di € 500,00 (cinquecento). Dispone la restituzione della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it