C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 26/04/2018 – Delibera – Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Malmantile avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Scardino Matteo fino al 3/07/2018 (C.U. n. 43 del 4/04/2018).

Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Malmantile avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Scardino Matteo fino al 3/07/2018 (C.U. n. 43 del 4/04/2018).

Il G.S.T. applicava al giocatore Scardino Matteo la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 28 marzo 2018, tra la reclamante e la Società ospitante Ginestra, con la seguente motivazione: “Per aver spinto il D.G. Senza conseguenze. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Ricorre l‟impugnante che, preliminarmente, contesta la sussistenza del gesto violento nei confronti del D.G.; si sarebbe trattato di un contatto, istintivo e privo di qualsiasi connotato di aggressività, finalizzato esclusivamente ad attirare l'attenzione dell'arbitro. In effetti, lo Scardino era il Capitano legittimato ad interloquire con il D.G. al quale chiedeva spiegazioni su una decisione tecnica (rigore) non condivisa dall'intera squadra. L'evento non avrebbe comunque causato alcun tipo di conseguenza all'arbitro e il giocatore si sarebbe allontanato correttamente senza proferire verbo; pertanto la reclamante conclude per la riduzione della sanzione irrogata.

All'udienza del 20 aprile 2018 veniva ascoltato il Sig. Biondi, Presidente della società impugnante il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento arbitrale, provvedeva a sottolinearne i contenuti compatibili con la richiesta riforma sottolineando l'incompatibilità tra i gesti posti in essere dal giovanissimo atleta e l'ipotizzata condotta aggressiva. Richiamandosi a quanto contenuto nel reclamo concludeva per una riduzione della squalifica comminata. Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. Per quanto concerne i fatti, con specifico riferimento alla condotta violenta contestata, sostanzialmente dedotta e cioè il mero contatto fisico con il D.G., occorre rilevare che nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il D.G., al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio, attenua la portata del primo referto. Il medesimo infatti - compilando il nuovo documento e fornendo, correttamente, ulteriori elementi che possano meglio orientare le decisioni della giustizia sportiva - afferma la sussistenza di un “lieve” contatto che non lo avrebbe nemmeno fatto indietreggiare. Viene comunque confermato il comportamento esagitato del giocatore in danno del D.G., ipotizzato nel primo rapporto di gara, anche se lo stesso arbitro argina il contatto fisico confinando tale evento in una condotta limitatamente aggressiva e totalmente inidonea a procurare qualsiasi conseguenza fisica. Il contegno illegittimo adottato non appare dunque nemmeno ipoteticamente “violento” ma semplicemente palesemente irrispettoso. Tale precisazione, assente nel primo rapporto di gara, appare sufficiente a modificare il quadro inizialmente delineato che, in effetti, era già stato parzialmente compreso dal Giudice di prime cure; in ogni caso, viste le emergenze procedimentali, occorre rammentare che la giurisprudenza consolidata collega sempre le sanzioni parametrando le stesse anche con riferimento alle possibili conseguenze fisiche (concrete o meramente potenziali) subite dall'arbitro che, nel caso sub judicio, appaiono inconsistenti e che pertanto impongono una rivalutazione della squalifica comminata. Ovviamente la sanzione resta di rilievo per la presenza dell'aggravante del ruolo rivestito. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell‟Associazione Malmantile e riduce la squalifica inflitta al giocatore Scardino Matteo fino al 4/06/2018 anziché fino al 3/07/2018 e dispone la restituzione della relativa tassa.

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