C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 26/04/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.C. Dil. Geotermica avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha respinto il reclamo proposto avverso l’omologazione della gara Geotermica / Fornacette Casarosa disputata, nell’ambito del campionato di I categoria, in data 14 marzo 2018.

Reclamo proposto dalla Società A.C. Dil. Geotermica avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha respinto il reclamo proposto avverso l’omologazione della gara Geotermica / Fornacette Casarosa disputata, nell’ambito del campionato di I categoria, in data 14 marzo 2018.

La Società reclamante, previa notifica alla controparte, contesta la decisione del G.S.T., chiedendone la revoca o l‟annullamento, con conseguente irrogazione alla Società F.C. Fornacette Casarosa della sanzione della perdita sportiva della gara per 0-3. Ciò per avere detta Società – nel corso della gara indicata in epigrafe – utilizzato ben quattro calciatori in posizione irregolare di tesseramento, posizione che ritiene accertabile ancora in questa fase, mediante trasmissione degli atti da parte del Giudicante al T.F.N., Sezione Tesseramento Motiva l‟appello, come già in prime cure, con l‟assumere che le richieste di tesseramento dei quattro calciatori non erano state sottoscritte dal Presidente pro tempore della Società, Signor Orsini Marco, ma “in maniera mendace da altro sconosciuto soggetto”, chiedendo in via istruttoria la personale audizione nonché l‟escussione a teste dell‟ex Presidente della Società Fornacette. Controdeduce la Società appellata con memoria esattamente eguale a quella già trasmessa in occasione del primo giudizio. Il Legale di fiducia della Società Geotermica, intervenendo nel corso del dibattimento, illustra quanto ha già fatto oggetto di reclamo insistendo nelle richieste conclusive. Questa la decisione impugnata pubblicata con il C.U. n. 52 / 2018. “L'A.C.D. Geotermica adisce questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla gara Geotermica/Fornacette Casarosa , disputata per il Campionato di 1^ Categoria, Girone D, il 14 marzo 2018, sostenendo che la societa' avversaria aveva schierato nella predetta gara i calciatori Malasoma Lorenzo, Di Cocco Federico, Hemmy Andrea ed Aiello Gianluca in posizione irregolare di tesseramento. Precisa la reclamante che i trasferimenti di detti calciatori risultavano sottoscritti "in maniera mendace" da soggetto sconosciuto a firma "grossolanamente falsificata" dell'ex presidente non piu' legittimato ad agire per la Societa', perche' decaduto fin dal 30 novembre 2017. Aggiunge inoltre che le modifiche avvenute nella compagine sociale erano state portate a conoscenza del competente Comitato. Chiede, di conseguenza l'A.C.D. Geotermica che al F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. venga inflitta la punizione sportiva di perdita della predetta gara con il punteggio di 0-3. Controdeduce il F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. e, contestato l'assunto di controparte, viene a richiedere il rigetto del reclamo in discussione. Il reclamo, infondato, deve essere respinto. Ed invero, come questo Giudice Sportivo Territoriale ha piu' volte avuto occasione di affermare, in sede di reclami attinenti alla regolarita' della gara, non possono essere sollevate questioni dirette ad infirmare la posizione di tesseramento di calciatori che hanno partecipato alla gara stessa quale risulta dai dati ufficiali desumibili presso gli uffici preposti al tesseramento. Per inficiare la posizione di tesseramento dei calciatori, sempre che si sia titolari di un interesse specifico e diretto al riguardo, soccorrono altri strumenti di tutela, che non possono essere azionati in occasione di singole gare, per ottenerne l'invalidazione. I calciatori Malasoma, Di Cocco, Hemmy ed Aiello, dagli atti dell'Ufficio Tesseramento, risultano in forza al F.C. Fornacette A.S.D. Casarosa e, pertanto, potevano essere schierati nelle file di detta societa'. Cio' nonostante la gravita' e la specificita' delle affermazioni dell'A.C.D. Geotermica postula la necessita' di un approfondimento dell'intera vicenda attraverso l'accertamento da parte della competente Procura Federale delle asserzioni della societa' reclamante. La tassa di reclamo, stante la reiezione dello stesso, deve essere addebitata. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C.D. Geotermica di Serrazzano (Pisa), ordina addebitarsi la relativa tassa disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché provveda a quanto di competenza.” Passando a decidere il Collegio respinge, preliminarmente, le richieste istruttorie avanzate dalla difesa della reclamante facendo rilevare che quanto costituisce oggi oggetto di esame è un provvedimento disciplinare per il quale è esclusa ogni prova testimoniale essendo questa riservata all‟illecito sportivo (art. 7 del C.G.S.). Non può esser accolta neanche la ipotizzata trasmissione degli atti al T.F.T. non ricorrendo alcuno dei tre casi previsti dalle lettere a), b), c), del comma 18 dell‟art. 30 del C.G.S.. In particolare non ricorre quanto previsto dalla lettera b) di detto comma non ritenendo il Collegio, per quanto di seguito si dirà, che vi siano dubbi sulla posizione di tesseramento dei calciatori, unica circostanza che possa legittimarlo a richiedere l‟intervento della Sezione Tesseramento del T.F.N.. Infine, in tema di tesseramento, si ricorda alla Società che la materia è regolata da apposita specifica norma delle N.O.I.F., quale quella recata dall‟art. 95 la quale prevede, nell‟ambito della L.N.D., che: - il trasferimento avvenga attraverso “le liste di trasferimento” da redigersi in duplice copia una delle quali verrà restituita – previa cura della variazione – alle parti contraenti; - la registrazione nel protocollo dell‟Ente ricevente costituisce unica prova dell‟avvenuto deposito; - il documento così redatto e depositato “..è l’unico idoneo alla variazione del tesseramento del calciatore per trasferimento o….” Gli Organi della Giustizia Sportiva, quindi, al fine di poter determinare quale sia stata la posizione di tesseramento di un calciatore, in ordine ad una determinata gara, non possono che fare riferimento a tali dati ufficiali per cui il Giudicante ha richiesto agli uffici competenti sia la documentazione relativa al tesseramento dei quattro calciatori presuntivamente in posizione irregolare, sia quella – considerate le argomentazioni svolte con il reclamo e l‟appello successivo – relativa al Presidente in carica al momento del loro tesseramento. Tali dati evidenziano che i quattro calciatori sono stati tesserati nelle date 2.12; 7.12 e 14.12.2017 e che la carica di Presidente è stata rivestita – fino al 31.1.2018 – dal Signor Marco Orsini. Alla luce delle risultanze ufficiali quindi la posizione dei calciatori è formalmente regolare e, sotto tale aspetto, la decisione del G.S.T. è assolutamente ineccepibile e indubitabilmente da confermare, avendo in sostanza egli affermato che ove i calciatori risultino, agli atti del C.R., regolarmente tesserati, l‟Organo di G.S. non può in alcun modo pronunciarsi sull‟esito della gara. Il Collegio inoltre condivide il provvedimento assunto dal medesimo Giudice di trasmettere gli atti alla Procura Federale, al fine di accertare la fondatezza o meno delle gravi asserzioni formulate dall‟A.C.D. Dil. Geotermica, anche alla luce dell‟esposto trasmesso dal Signor Orsini alla Procura Federale e, per notizia, al C.R.T. che l‟ha qui correttamente trasmessa per opportuna conoscenza. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana respinge il reclamo previa acquisizione della tassa ad esso relativa. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

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