C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 66 del 24/05/2018 – Delibera – Promozione. Reclamo proposto in proprio dal Signor Giustini Simone, Calciatore tesserato per la Società A.S.D. Nuova Società Polisportiva Chiusi, avverso la squalifica per 10 giornate inflittegli dal G.S.T. della Toscana con il C.U. n. 56 del 19.4.2018.

Promozione. Reclamo proposto in proprio dal Signor Giustini Simone, Calciatore tesserato per la Società A.S.D. Nuova Società Polisportiva Chiusi, avverso la squalifica per 10 giornate inflittegli dal G.S.T. della Toscana con il C.U. n. 56 del 19.4.2018.

“ A fine gara rivolgeva ad un A.A. frase di discriminazione per motivi di razza”, questa la motivazione del provvedimento assunto dal G.S.T. a seguito dell’esame del rapporto della gara valida per il Campionato Promozione Toscana disputata, in data 15.4.2018, tra le squadre delle Società Olimpia Palazzolo e Polisportiva Chiusi. Il provvedimento disciplinare viene impugnato, in proprio, con articolato reclamo con il quale il Calciatore, dichiarandosi dispiaciuto dell’accaduto tanto da aver tentato, non riuscendovi, di mettersi in contatto con l’A.A. per porgere le proprie scuse, afferma che la frase incriminata non è stata pronunciata con l’intento di recare offesa a persona appartenente ad altra razza quanto alla funzione di carattere arbitrale svolta dall’AA.. Essa è stata determinata esclusivamente dal disappunto in ordine alle decisioni assunte dalla terna arbitrale e dalla manifestazione della propria contrarietà ad esse. Cita un precedente giurisprudenziale, a proprio dire confacente alla fattispecie, ed invoca l’applicazione dell’art- 133 del C.P., relativo alla parametrazione della sanzione al fatto imputato. Nel corso delle richiesta audizione, avuta lettura del supplemento al rapporto reso dall’A.A. su richiesta del Collegio, il difensore di fiducia del reclamante, riportandosi a quanto già addotto con il reclamo, rileva che il Giustini non aveva nessun intento di arrecare offesa all’A.A. con frasi di tipo razziale operando egli, nell’ambito della propria attività lavorativa, a contatto con persone di tutte le razze. Insiste nelle richieste formulate con il reclamo. Chiusa la fase dibattimentale il Collegio decide. L’ampio reclamo, proposto con suggestive motivazioni, non può trovare accoglimento. Preliminarmente si osserva che il richiamo ad una sentenza dell’allora Commissione di Appello Federale (C.A.F.) non appare conferente al caso di specie in quanto il Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) vigente a tale data non prevedeva che le frasi a contenuto razziale (all’epoca inesistenti nell’uso comune) costituissero violazione ai precetti del C.G.S.. Al medesimo modo appare inconferente il richiamo all’art. 133 del C.P., relativo alla commisurazione della sanzione alle violazioni commesse, atteso che il vigente C.G.S., nel pieno rispetto di quanto previsto dall’analogo corpo di norme del C.O.N.I. al quale deve obbligatoriamente uniformarsi, prevede che le norme dell’ordinamento statuale si applicano in quanto compatibili con il carattere di informalità dei procedimenti della Giustizia Sportiva. Comunque è fatta salva l’autonomia federale nel qualificare i fatti agli effetti disciplinari e degli Organi della definizione dei giudizi. (Cfr. art. 39 del C.G.S. C.O.N.I e art. 1 C.G.S. F.I.G.C.). Ritiene ancora il Collegio come il condizionamento psicologico causato nel calciatore dalle circostanze in cui si è svolta la gara non possa costituire attenuante tale da poter disarticolare la norma. Passando al merito si precisa che la fattispecie violata è prevista dall’art. 11, c. 2, del C.G.S.il quale così dispone:

“Il calciatore che commette la violazione del c. 1 (comportamenti a contenuto di discriminazione per motivazioni di carattere razziale, di colore, etc. ) è punito con la squalifica per almeno dieci giornate) La norma così formulata stabilisce un minimo edittale che non può, per ciò stesso, essere disatteso allorchè si verifichi la violazione. Nel caso di specie che la violazione sia avvenuta è ampiamente provato, non solo dal rapporto dell’A.A. avente – come è noto – carattere di prova privilegiata, ma dalla consapevole ammissione resa dal Calciatore in sede di reclamo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciandosi, respinge il reclamo. Dispone l’acquisizione della tassa.

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