C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 66 del 24/05/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla società San Giuliano Football Club avverso alla squalifica del Calciatore Turi Leonardo fino al 24/12/2018 inflittegli dal G.S. della Delegazione Provinciale di Lucca con il C.U. n. 48 del 26/04/2018.

Reclamo proposto dalla società San Giuliano Football Club avverso alla squalifica del Calciatore Turi Leonardo fino al 24/12/2018 inflittegli dal G.S. della Delegazione Provinciale di Lucca con il C.U. n. 48 del 26/04/2018.

Reclama la società San Giuliano avverso la squalifica fino al 24/12/2018 inflitta al calciatore Turi Leonardo “Per avere reagito ad una decisione Arbitrale appoggiando la mano sul petto del D.G. facendo una leggera pressione. Dopo essersi allontanato tornava indietro offendendo l’arbitro e in più gli dava un colpo sul petto a mano aperta, facendolo arretrare di un passo ma senza procurargli dolore”. La reclamante sostanzialmente non disconosce i fatti, rileva che il proprio tesserato dovrà rendersi conto di quanto posto in essere, tuttavia ritiene che la sanzione è sproporzionata rispetto ai fatti contestati. In altri termini non si può parlare di atti di violenza tali da procurare lesioni al D.G. ma soltanto di intemperanze. Rileva la qualifica di capitano rivestita dal calciatore al momento dei fatti e sostiene che tale qualifica permetta al calciatore “la possibilità di protestare con l’arbitro”. Sostiene infine che la pena deve tendere alla riabilitazione e non deve essere fine a se stessa, ovvero esclusivamente punitiva. Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente all’udienza dibattimentale. L’arbitro nel supplemento di rapporto si limita a confermare quanto asserito in prime cure. All’udienza del 18.05.2018 il rappresentante della società reclamante, dopo essere stato reso edotto del supplemento di rapporto arbitrale, ha confermato il contenuto del gravame rilevando ulteriormente la mancanza di violenza da parte del Turi. Ha citato infine alcune decisioni giurisprudenziali che, a suo parere, denotano sanzioni più miti per fatti analoghi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali e ascoltato il rappresentante del società reclamante presente all’udienza, accoglie il reclamo. In via preliminare occorre evidenziare che la qualifica di capitano al momento dei fatti non è stata contestata dal G.S. e quindi sul punto non vi può essere alcun contraddittorio. La Corte rileva inoltre una erronea interpretazione delle funzioni del calciatore che svolge la funzione di capitano sostenuta dalla parte reclamante; infatti non è vero che il soggetto deputato può protestare verso l’arbitro in quanto lo stesso può esclusivamente interloquire con lo stesso nei modi e nelle forme corrette sportivamente e consone a livello educativo. Non solo, ma lo svolgere la funzione citata in modo scorretto rispetto alla norma può provocare un inasprimento della sanzione nei suoi confronti. Quindi nessuna autorizzazione alla protesta, ma soltanto una richiesta di chiarimenti con educazione e rispetto verso l’arbitro. Passando al merito dei fatti, la Corte non può esimersi dal biasimare il comportamento del calciatore Turi Leonardo e non può esserci alcuna scriminante a sua discolpa: egli si è comportato verso l’arbitro in maniera scorretta e violenta per ben due volte, pertanto deve essere adeguatamente sanzionato. Il Collegio ritiene idoneo riaffermare un principio che più volte è stato richiamato ovvero che per condotta violenta non deve intendersi soltanto quella che provoca lesioni ma anche quella che potenzialmente può provocarle. Non solo, ma il porre in essere una condotta violenta secondo il principio ricordato nei confronti del D.G. porta seco il preciso significato di offesa verso l’Autorità che in campo è costituita dall’arbitro.

La Corte pertanto, dopo quanto premesso, rilevato e precisato, esaminando la quantificazione della sanzione, ritiene che la stessa vada ricalibrata in ordine ai fatti contestati, disponendo allo scopo una congrua riduzione così come da parte motiva. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S. e dispone la squalifica del calciatore Turi Leonardo fino a tutto il 25.10.2018. La tassa di reclamo non dovrà essere addebitata alla società reclamante in virtù dell’accoglimento del gravame.

 

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