C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 66 del 24/05/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla società A.S.D. Cascina avverso alla squalifica del Calciatore Falchi Marco per 10 (dieci) gare inflittegli dal G.S. della Delegazione Provinciale di Pisa con il C.U. n. 51 del 2/5/2018.

Reclamo proposto dalla società A.S.D. Cascina avverso alla squalifica del Calciatore Falchi Marco per 10 (dieci) gare inflittegli dal G.S. della Delegazione Provinciale di Pisa con il C.U. n. 51 del 2/5/2018.

Reclama l’A.S.D. Cascina avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T.: -“A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE FALCHI MARCO (CASCINA) A fine gara per aver insultato un calciatore avversario di colore con frasi razziste ed averlo minacciato e tentato di aggredirlo.” La Società reclamante nel proprio gravame asserisce che il proprio calciatore sarebbe stato provocato dall’avversario e, pur ammettendo che lo stesso abbia minacciato e tentato di aggredire quest’ultimo, tuttavia nega che il Falchi abbia pronunciato insulti razzisti, non essendo peraltro nessun giocatore di colore presente nelle note del Sextum Bientina. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest’ultimo conferma l’offesa razzista pronunciata dal Falchi e precisa di aver scritto nel proprio rapporto “di colore” con ciò intendendo riferirsi ad una persona genericamente proveniente da un paese africano. Rileva inoltre di essere certo che l’offesa razzista ed il tentativo di violenza fossero dirette nei confronti del summenzionato giocatore “di colore” proprio perché, in ragione della situazione venutasi a creare, quest’ultimo era l’unico a scappare velocemente verso gli spogliatoi. Infine il D.G. asserisce di non poter riferire in merito alle supposte provocazioni non avendo udito alcunché in tal senso. L’offesa razzista, pronunziata dal calciatore Falchi Marco e così come riportata dal D.G. nel proprio referto, integra senza alcun dubbio gli estremi di un comportamento discriminatorio così come individuato dall’art. 11 del C.G.S. e conseguentemente deve essere punita con la sanzione indicata dalla medesima norma che prevede un minimo edittale di dieci giornate (art. 11 comma 2 C.G.S.). Peraltro nel caso di specie tale misura minima applicata dal G.S.T. appare addirittura mite in quanto quest’ultimo pare non aver preso in considerazione le minacce ed il tentativo di aggressione pur posti in essere dal Falchi in danno dell’avversario ed anzi ammessi anche dalla stessa Società reclamante, fatti che sarebbero stati di per sé meritevoli di ulteriori giornate di squalifica da aggiungersi alla squalifica di dieci giornate già comminata che, giova ripetere, rappresenta la punizione minima per il solo comportamento discriminatorio. Quanto, pur doverosamente, appena evidenziato, tuttavia non induce il Collegio ad applicare l’istituto della reformatio in peius che, per costante giurisprudenza di questa Corte, viene effettuata soltanto in casi di sensibile difformità, effettivamente non riscontrabile nella vicenda che ci occupa. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

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