C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 66 del 24/05/2018 – Delibera – Seconda categoria. Reclamo proposto in proprio dal Signor Nardi Giacomo, Calciatore tesserato per la Società Staggia, avverso la squalifica fino al 3/5/2019 inflittegli dal G.S.T. della Toscana con il C.U. n. 59 del 3.5.2018.

Seconda categoria. Reclamo proposto in proprio dal Signor Nardi Giacomo, Calciatore tesserato per la Società Staggia, avverso la squalifica fino al 3/5/2019 inflittegli dal G.S.T. della Toscana con il C.U. n. 59 del 3.5.2018.

Al termine della gara “ Castelnuovo Berardenga - Staggia “ valevole per il campionato di 2^ categoria, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver tirato il pallone verso l’arbitro, colpendolo al ginocchio, senza procurargli dolore. Nel contempo lo offendeva e lo minacciava. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di un anno. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo in proprio il tesserato in questione. Nel suo atto difensivo il calciatore sottolinea che a fine gara lanciava il pallone verso il D.G. al solo scopo di consegnarglielo, seppure in maniera plateale. Pertanto solo casualmente il pallone colpiva il ginocchio dell’arbitro ma senza procurargli alcun dolore. Conferma altresì di aver offeso il D.G. Il reclamante, alla luce delle dichiarazioni sopra riportate, ritiene che la sua condotta vada qualificata come gesto di stizza, privo di qualsivoglia conseguenza fisica e per tale motivo ritiene la sanzione eccessiva e ne chiede la riduzione. Chiede altresì di essere ascoltato. In data 18/05/2018 il reclamante compariva davanti questa Corte di Appello Sportiva. Dopo aver dato lettura del supplemento di rapporto gara, che confermava in maniera sintetica quanto già espresso in sede di referto, il tesserato in questione si riportava ai motivi di reclamo, sottolineando l’assoluta mancanza di dolo nel suo gesto, teso unicamente a restituire il pallone all’arbitro a fine gara. .Questa Corte di Appello Sportiva stante le dichiarazioni del D.G e quelle rese dal reclamante ritiene provata la condotta ascritta al sig. Nardi Giacomo. Rimangono invece delle perplessità in merito alla sanzione espressa dal G.S. Questa Corte ritiene infatti che il gesto di lanciare la palla verso l’arbitro possa essere qualificato come mero gesto di stizza . Certamente non può essere accettata la tesi difensiva che ha qualificato il lancio del pallone come modo poco educato per consegnare la palla all’arbitro, come avviene ad ogni fine partita. Inoltre va sottolineato che il lancio del pallone non causa alcun dolore all’arbitro. Rimane comunque il fatto che il tesserato in questione, nel lanciare il pallone verso l’arbitro, accetta il rischio di poterlo colpire, pur escludendo la volontà di procurargli un danno. Tale condotta va comunque sanzionata . Sanzione che questa Corte Sportiva ritiene congrua nella misura di sei mesi di squalifica. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.

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