C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 66 del 24/05/2018 – Delibera – Seconda categoria. Reclamo proposto dalla società Polisportiva Battifolle avverso la squalifica inflitta al calciatore Dragoni Nico fino al 3/11/2018 (6mesi) di cui al C.U. n. 59 del 3/5/2018 del G.S.T.

Seconda categoria. Reclamo proposto dalla società Polisportiva Battifolle avverso la squalifica inflitta al calciatore Dragoni Nico fino al 3/11/2018 (6mesi) di cui al C.U. n. 59 del 3/5/2018 del G.S.T.

Con rituale reclamo la Polisportiva Battifolle ricorre avverso il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Dragoni Nico fino al 03 novembre 2018 (6 mesi), con la seguente motivazione: “poggiava le mani sul petto del D.G. facendolo indietreggiare di pochi passi senza provocargli dolore. La sanzione è stata determinata considerando il periodo di inattività ufficiale”. La reclamante chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore, contestando la motivazione adottata dal Giudice di prime cure, posta a supporto del provvedimento impugnato, nella parte in cui addebita al calciatore di aver attinto volontariamente con una spinta il Direttore di gara. Ritiene infatti che la spinta sia stata causata - del tutto involontariamente - dal capannello di calciatori creatosi in occasione di una protesta contro una decisione arbitrale. Precisa al riguardo che il Dragoni, trovandosi al vertice del capannello, sia stato spinto con foga dagli stessi suoi compagni finendo a sua volta per colpire il direttore di gara. Evidenzia, inoltre, la totale assenza di intenzionalità nel gesto del Dragoni, altresì rilevando la tenuità del colpo ricevuto dal direttore di gara, tant’è che quest’ultimo ha affermato di non aver subito conseguenze. Chiede, infine, che il calciatore possa essere ascoltato dalla Corte al fine di meglio comprendere meglio la dinamica dei fatti. La Corte, riunitasi in camera di consiglio e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, così decide. Preliminarmente la Corte ritiene di non doversi procedere all’audizione del calciatore, in quanto il reclamo non risulta dal medesimo sottoscritto. Si ricorda, infatti, che affinché possa essere accolta la richiesta ‘di essere ascoltati’, occorre assumere – a mente dell'art. 34, comma 6, C.G.S, la qualità di ‘parte’ del procedimento, che si acquisisce sottoscrivendo il reclamo. Nel caso di specie, come detto, il Dragoni non ha sottoscritto il reclamo; non ha, dunque, acquisito la qualità di parte del procedimento che, invece, è stata assunta dalla società Battifolle, soggetto giuridico che ha sottoscritto il reclamo. Nel merito, le argomentazioni e le considerazioni sostenute dalla reclamante a motivo della richiesta di riduzione sono indirizzate a contestare la volontarietà del gesto del Dragoni e, comunque, l’eccessività della sanzione irrogata al calciatore Dette argomentazioni appaiono scarsamente convincenti sotto il primo profilo e, comunque, del tutto irrilevanti, a fronte di una ricostruzione arbitrale dei fatti che appare inequivocabilmente indirizzata a confermare l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Entrambi i rapporti arbitrali (referto e supplemento di rapporto), infatti, evidenziano in modo ordinato, coerente, preciso e assolutamente inequivoco la responsabilità del Dragoni per aver quest’ultimo attinto con una spinta il direttore di gara. Per queste ragioni - e tenuto conto del carattere di fede privilegiata proprio degli atti arbitrali – non può trovare accoglimento la ricostruzione dei fatti operata dal reclamante, non essendo rinvenibili nei documenti ufficiali elementi atti a minare la veridicità di quanto riportato dal D.G., o semplicemente idonei a ipotizzare una diversa dinamica. Tanto premesso, la Corte ritiene ci sia spazio per procedere ad una rideterminazione della sanzione, in quanto è dell'opinione che devesi valorizzare – nel giudizio di congruità della sanzione – la circostanza che l’arbitro ha precisato essersi trattato di ‘una leggera spinta’, peraltro del tutto priva di conseguenze dolorose. Sanzione ritenuta congrua complessivamente in mesi 4. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Battifolle, riduce la squalifica inflitta al calciatore Dragoni Nico al 03 settembre 2018 e dispone non procedersi all’addebito della tassa di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it