C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 31/05/2018 – Delibera – Gara Londa – Scarperia (1-3) del 06/05/2018, in C.U. n.61 del 10/05/2018 C.R.T..

Gara Londa – Scarperia (1-3) del 06/05/2018, in C.U. n.61 del 10/05/2018 C.R.T..

 Reclama la società Londa avverso la squalifica fino al 10/11/2018 inflitta dal G.S. al calciatore Mane Ansoumana il quale “In seguito alla notifica dell‟ammonizione per proteste faceva cadere di mano il cartellino giallo al D.G. con un gesto di stizza. Di poi ostacolava l‟estrazione del cartellino rosso, fermando la mano del D.G. per alcuni istanti. La sanzione è stata determinata in considerazione del periodo di inattività ufficiale.” La reclamante ritiene che i gesti messi in atto dal proprio calciatore sono stati del tutto involontari e non certamente con l‟intento di offendere o impedire al D.G. di porre in essere la sanzione disciplinare. Rileva che al momento dell‟espulsione lo stesso è uscito dal campo senza alcuna protesta. Fa presente che il calciatore non conosce bene la lingua italiana e che il secondo gesto aveva un significato di scuse come usa nel proprio paese. Chiede una rivalutazione della sanzione e di essere presente in udienza. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma sostanzialmente quanto già evidenziato in prime cure.

All‟udienza del 05/05/2018 il rappresentante della società reclamante, preso atto del testo del supplemento di rapporto arbitrale, ha ribadito l‟accidentalità dei gesti del proprio calciatore il quale, non conoscendo bene la lingua italiana, ha tentato di scusarsi con una gestualità propria del paese di origine. Nel merito ha ribadito il contenuto del reclamo in punto di revisione della sanzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e udita la parte reclamante a sostegno del contenuto del reclamo tempestivamente e ritualmente inoltrato, accoglie il gravame. Invero, la condotta del calciatore non è stata certamente consona ai dettami di sportività che devono essere posti in essere per il solo fatto di essere tesserato per una società sportiva e questo indipendentemente dalla nazionalità e dalla conoscenza della lingua italiana. La gestualità che il calciatore avrebbe posto in essere al fine di scusarsi, comune nel su paese di origine, non avendo un riscontro oggettivo non può essere presa in considerazione come circostanza attenuane. Giova ricordare che l‟origine dei fatti contestati al tesserato vanno ricercati in una ammonizione per proteste; orbene questo Collegio denota un evidente contrasto fra tale affermazione sottoscritta dall‟arbitro e quindi avente efficacia di prova privilegiata, con il contenuto dell‟impianto difensivo posto in essere dalla società. In altri termini stride e non poco, l‟affermazione circa la non conoscenza della lingua italiana con l‟avere posto in essere delle proteste che sicuramente sono state pronunciate con lo stesso idioma. D‟altro canto l‟Organo giudicante non può, per correttezza di giudizio, non tenere in considerazione la mancanza di volontà lesiva verso il D.G. inquadrando tutta la condotta del calciatore nell‟ottica di più azioni maldestre che hanno ottenuto l‟effetto contrario al desiderato innescando una sequenza fattuale negativa anziché positiva per lui. Da questa convinzione, il Collegio ritiene che la sanzione vada ridotta nei termini di cui alla parte motiva sottostante. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Mane Ansoumana fino al 30/09/2018. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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