C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 31/05/2018 – Delibera – Reclamo, redatto in proprio, del Presidente Casucci Vittorio dell’associazione Sportiva Dilettantesca Atletico Figline avverso la sua squalifica fino al 26/07/2018 nonché avverso l’ammenda di Euro 250,00 (C.U. n. 58 del 26/04/2018).

Reclamo, redatto in proprio, del Presidente Casucci Vittorio dell'associazione Sportiva Dilettantesca Atletico Figline avverso la sua squalifica fino al 26/07/2018 nonché avverso l'ammenda di Euro 250,00 (C.U. n. 58 del 26/04/2018).

Il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Atletico Figline, con tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei suoi confronti e della stessa società; tali provvedimenti venivano assunti con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 22/04/2018, contro la Società Cavriglia. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: Squalifica al Presidente Casucci Vittorio fino al 26/07/2018: “Quale Presidente di società, non indicato in distinta, accedeva indebitamente allo spogliatoio arbitrale ove poneva in essere atti finalizzati a porre in dubbio l'onestà ed imparzialità arbitrale. Usciva dal locale rivolgendo all'arbitro frase intimidatoria.”. Ammenda di Euro 250,00: “Per aver consentito a Dirigente non presente in distinta di accedere a fine gara allo spogliatoio arbitrale ove lo stesso poneva in essere atti finalizzati a porre in dubbio la onestà ed imparzialità arbitrale. Lo stesso usciva dal locale rivolgendo all'arbitro frase intimidatoria. (Art. 4 comma 2 C.G.S.).”. Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativo all'ammenda a carico della società in quanto l'impugnazione (per entrambe le sanzioni), risulta sottoscritta solo dal Presidente inibito. Infatti l'art. 33 del C.G.S. titolato “Reclami di parte e ricorsi di Organi federali” afferma “Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso”.

Dunque tale sottoscrizione, può assumere rilievo solo quale reclamo in proprio del dirigente. Risulta infatti evidente che il potere di rappresentanza della società, per l'eventuale firma dell'impugnazione, spettasse al Vicepresidente o ad altro delegato dotato dei relativi poteri non potendo il Presidente inibito compiere alcun atto per la società Atletico Figline. Passando al comportamento assunto dal Casucci il reclamo affermava che il medesimo, avendo sentito il D.G. rivolgersi in modo confidenziale con alcuni giocatori ed avendo subito un arbitraggio a senso unico, si sarebbe recato - pur sapendo di non essere inserito in distinta - presso lo spogliatoio del D.G.. Entrando lo avrebbe apostrofato per il suo comportamento immorale e scorretto, affermando di avere ascoltato il suo precedente colloquio; il D.G., arrossendo in volto ed a disagio per le contestazioni ipotizzate, avrebbe negato il tutto. Per tali ragioni, magnificando la figura del Presidente - che in 63 anni di attività “non ha mai subito una squalifica o richiami verbali dagli organi competenti” - e ritenendo eccessiva la sanzione, insiste per la riduzione dell'inibizione. Ad avviso di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il reclamo della società non può essere accolto. La Corte provvedeva, come di prassi, ad integrare l'istruttoria attraverso la richiesta di un supplemento arbitrale che veniva allegato al fascicolo. Nel documento l'arbitro conferma inizialmente la ricostruzione dei fatti formulata nell'originario rapporto di gara e precisa che il Casucci avrebbe affermato di essere persino in possesso di una registrazione nella quale venivano immortalati i supposti toni confidenziali del prepartita. Il D.G., sicuro della non veridicità dell'assunto, avrebbe richiesto di visionare le immagini ma il Presidente del Figline avrebbe replicato che le medesime sarebbero state fatte ascoltare dai superiori che non lo avrebbero fatto più arbitrare. Ad onta di quanto dedotto nel reclamo la condotta assunta dal Casucci assume un contenuto che risulta obiettivamente irriguardoso ed intimidatorio oltre che diffamatorio. Appare infine curiosa l'allusione relativa al presunto imbarazzo e rossore, rilevato dal Casucci sul volto del D.G., in quanto la stessa deve essere valutata anche con riferimento alle apodittiche affermazioni contenute nel reclamo relativamente alla estraneità del medesimo a qualsivoglia provvedimento disciplinare. Vittorio Casucci è stato infatti oggetto di numerose censure da parte della Giustizia Sportiva che lo ha più volte sanzionato, non solo a livello dilettantistico, ma persino in ambito professionistico (C.F.R. Corte di Giustizia Federale n. 49 pag. 10 del 22/10/2009 inibizione 6 mesi); per cui appare francamente stupefacente che il medesimo si proponga come soggetto sempre rispettoso delle regole federali e tale rilievo si ripercuote sulla credibilità delle sue affermazioni le quali, in ogni caso, cederebbero innanzi alla fede privilegiata dell'arbitro. Occorre dunque evidenziare che l'entità della sanzione pecuniaria è stata correttamente parametrata dal Giudice di prime cure con riferimento alla pluralità di comportamenti illegittimi e che tale quantificazione appare conforme ad altre decisioni adottate con riferimento a fattispecie analoghe. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dichiara improcedibile il reclamo relativo all'ammenda e confermando l'inibizione, dispone l‟incameramento della tassa.

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